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Schede Paese

Serbia

Forti attrattive fiscali in un Paese gemma nel mondo degli affari

bandiera della serbia

Repubblica indipendente dal 2006, la Serbia ha presentato a fine 2009 la domanda di candidatura per l’ingresso nell’Unione Europea che è stata accettata nel 2012 dal Consiglio Europeo. Attualmente i negoziati sono ancora in corso.
Ai sensi dell’art. 91 della Costituzione approvata nel 2006, le risorse utilizzate ai fini del finanziamento delle competenze della Repubblica, delle province autonome e degli enti locali devono derivare da imposte e altre entrate stabilite dalla legge. L'obbligo di pagare i tributi è generalizzato e basato sulla capacità contributiva.
Sul versante della politica fiscale, nel Paese è da tempo in atto un’azione efficace di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria e di attrazione degli investimenti esteri. Numerosi sono infatti gli incentivi fiscali e gli stimoli finanziari e territoriali adottati: oltre a quelli statali, le varie municipalità concorrono tra loro per l'insediamento di aziende in grado di assumere mano d'opera.

La tassazione delle persone fisiche
Le persone residenti sono soggette all’imposta sui redditi ovunque prodotti mentre quelle non residenti soltanto sui redditi conseguiti in Serbia. Si considerano residenti coloro che risiedono nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni consecutivi nell’arco di un periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno di imposta.

Sono previste aliquote differenti in ragione del tipo di reddito da tassare:

  • 10% per i residenti titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione
  • 10% per i redditi da lavoro autonomo
  • 15% per i redditi di capitale
  • 20% per i proventi derivanti da royalties e da locazione di immobili

Per la quota di reddito eccedente da tre a sei volte la media annuale degli stipendi è prevista una tassazione complementare del 10%, mentre l’aliquota è del 15% se l’eccedenza supera di sei volte la media citata.

A partire da gennaio 2020, la soglia di esenzione dall’imposizione sui redditi da lavoro dipendente è di 16.300 dinari.

La tassazione delle persone giuridiche
Sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti. I non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.
Sono soggetti passivi le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo e in generale ogni altro ente che produce ricavi dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi. L’aliquota attualmente vigente sui redditi societari è del 15%, una tra le più basse d’Europa.
 
La base imponibile
Relativamente alla determinazione della base imponibile delle società, sono previste rettifiche volte, tra l’altro, a riprendere a tassazione i maggiori proventi scaturenti dall’applicazione delle regole anti transfer pricing nonché la quota di interessi pagati a parti correlate eccedenti i livelli di mercato. Infatti le disposizioni in tema di transfer pricing prevedono l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi sia il prezzo della transazione sia quello di mercato, nonché di ricomprendere l’eventuale differenza nel computo della base imponibile. Le perdite di capitale come le perdite che risultano dalla dichiarazione dei redditi che eccedono la quota compensabile con i proventi dell’esercizio possono essere riportate a nuovo fino al decimo anno successivo. Anche la recente legislazione serba ha introdotto la thin capitalization rule al fine di prevenire l’erosione della base imponibile tramite la deduzione eccessiva di interessi pagati a titolo di finanziamento a parti correlate, in luogo della capitalizzazione della società. Tuttavia la parte non deducibile in quanto limitata per effetto di tale regola è riportabile quale spesa deducibile nell’esercizio successivo.
 
I contributi sociali
I lavoratori autonomi, i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti sono soggetti al pagamento dei contributi sociali, a titolo di assicurazione di invalidità, assicurazione sanitaria e contributo di disoccupazione.
 
Le agevolazioni
Il sistema fiscale serbo, per favorire le regioni svantaggiate del Paese, incrementare l’occupazione e attrarre investimenti, ha previsto una serie di agevolazioni consistenti in: riporto delle perdite; ammortamenti accelerati; esenzioni per assunzione di disabili e per gli enti no-profit; crediti di imposta per i redditi prodotti da una branch localizzata in una regione svantaggiata della Serbia, per investimenti in immobilizzazioni, per investimenti in piccole imprese, per impiego di lavoratori a tempo indeterminato; esenzioni decennali dal pagamento delle imposte (c.d. tax holiday) per gli investitori che assumono più di 100 dipendenti e investono più di 8,5 milioni di euro (1 miliardo di dinari serbi, RSD) da quando l'impresa inizia a realizzare un profitto.

L’imposta sul valore aggiunto
Introdotta con effetto dal 1° gennaio 2005, ha sostituito l’imposta sulle vendite ed è divenuta una delle imposte più importanti dello Stato. Sono previste due aliquote: una ordinaria al 20% e una ridotta al 10%. Esistono inoltre due tipi di esenzioni di imposta: con diritto al credito e senza diritto al credito. Operazioni del primo tipo (corrispondenti alle operazioni non imponibili) sono, per esempio, le esportazioni di beni e i trasporti aerei e fluviali. Operazioni del secondo tipo (corrispondenti alle operazioni esenti) sono, invece, ad esempio, i servizi bancari, assicurativi, sanitari e didattici.

Agevolazioni Iva per le zone franche
L’imposta non è dovuta per i beni forniti per lo svolgimento dell'attività commerciale, per i quali il contribuente avrebbe diritto alla detrazione fiscale in caso di fornitura di tali beni per le sue esigenze operative al di fuori della zona.
L'Iva non viene inoltre pagata per fornire agli utenti della zona franca il trasporto e altri servizi ad esso direttamente collegati.
La convenienza delle esenzioni Iva riguarda principalmente le merci temporaneamente importate nell'ambito del regime doganale e attivamente raffinate con il sistema di stoccaggio, le merci temporaneamente importate ed esportate in condizioni invariate, le merci per le quali è stata approvata la procedura di trasformazione sotto controllo doganale.
Per gli utenti, godono dell’esenzione vari servizi: la locazione in zona franca, il deposito aperto o chiuso, l’area per lo svolgimento di attività di produzione e amministrazione, i servizi di carico e scarico di merci, il trasporto internazionale di merci relative all'importazione e all'esportazione nonché i servizi di intermediazione.

Le altre novità del regime Iva, il value voucher
I recenti emendamenti alla legge sull'imposta sul valore aggiunto sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020, mentre le disposizioni relative al rimborso dell'IVA per i cittadini non residenti e alla fornitura di beni e servizi per progetti infrastrutturali di costruzione di autostrade sono in vigore dal giorno di entrata in vigore (15 ottobre 2019).
Tra le novità della riforma, si segnala il value voucher (una sorta di titolo di credito) che deve essere obbligatoriamente accettato per saldare una fornitura di beni o servizi, sempre che i dati relativi a tale fornitura (identità del fornitore e condizioni) siano indicati nel buono stesso o nella relativa documentazione.
Il buono può essere utilizzato in forma elettronica o fisica. Non sono considerati tali gli strumenti utilizzati esclusivamente per lo sconto di beni o servizi senza diritto di acquisto, né i biglietti di trasporto, i biglietti d'ingresso e il vaglia postale.
Il tipo di voucher varia a seconda della conoscenza degli elementi necessari per il calcolo dell’Iva (in particolare l’aliquota Iva e il luogo di fornitura) al momento dell'emissione del buono. In caso positivo si tratta di un voucher monouso; in caso negativo il voucher è multiuso.
Nel voucher monouso l’Iva sarà esigibile al momento del trasferimento del voucher a un altro soggetto, in questo caso la sola consegna dei beni o la prestazione dei servizi non costituisce un fatto imponibile.
Il trasferimento del buono multiuso, invece, non è soggetto ad imposta se al momento del trasferimento gli elementi per il calcolo dell'Iva sono incompleti. L’imponibilità si verifica quando la consegna di beni o la prestazione di servizi indicate si considerano effettuate. In questo caso, l’obbligo del calcolo dell'Iva spetta al contribuente che effettua la fornitura.

Altre tasse e imposte
L'imposta sulle transazioni finanziarie
Grava su tutte le transazioni fatte mediante accredito, indennizzo, cessione di credito, con un’aliquota variabile a seconda dell’ammontare tassabile. L’imposta non si applica sul pagamento di imposte, contributi, salari, sul trasferimento di azioni e sull’acquisto di divise estere tra banche. La base imponibile è costituita dall’importo dedotto in contratto, o su qualsiasi altro strumento dal quale possa evincersi l’ammontare della transazione.

L'imposta sulle proprietà immobiliari
È dovuta da tutte le persone fisiche e giuridiche titolari dei seguenti diritti sugli immobili situati in Serbia: diritto di proprietà, di occupazione, di conduzione di un appartamento per un periodo superiore a un anno o per un periodo indeterminato, di concessione di utilizzo dl suolo urbano di proprietà pubblica superiore a dieci acri di superficie. Se il contribuente è soggetto all’obbligo di tenere le scritture contabili, l'imposta sulla proprietà sugli immobili sconta un forfait che non può superare lo 0,40%.
 
Capitale: Belgrado
Lingua ufficiale: serbo
Moneta: dinaro serbo (RSD)
Forma istituzionale: repubblica semipresidenziale

Trattati e convenzioni internazionali
Come chiarito dalla circolare n. 33/E del 18 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e di scambio di informazioni, l’Unione di Serbia e Montenegro rappresentando la preesistente Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, in attesa della stipula delle rispettive Convenzioni fiscali, rimane vincolata alla Convenzione italo-iugoslava, ossia la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, ratificata dall’Italia con legge n. 974 del 18 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 3 luglio 1975.
La Repubblica di Serbia ha stipulato numerosi accordi per prevenire le doppie imposizioni con la maggior parte dei Paesi europei nonché dell’Asia e dell’Africa e il 13 giugno 2019 ha firmato la sua adesione alla Convenzione multilaterale Ocse – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Fonti informative:

 

 

 

 

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