
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2024), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate), indicando il codice tributo:
- 6001 versamento Iva mensile gennaio.
I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali" (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) devono versare l’imposta relativa al quarto trimestre 2023. Nell'F24 va indicato il codice tributo:
- 6034 versamento Iva trimestrale - 4° trimestre.
I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) provvedono al versamento dell’imposta dovuta relativa al quarto trimestre 2023. Nell'F24 vanno indicati i codici tributo:
- 6727 subfornitura - Iva trimestrale - 4° trimestre
- 6723 subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4° trimestre.
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2023. Nell'F24 va indicato il codice tributo:
- 6034 versamento Iva trimestrale - 4° trimestre.
I soggetti Iva che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet, PC e laptop, devono liquidare e versare l’Iva relativa al mese precedente (codice tributo 6001).