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Normativa e prassi

Aziende ospedaliero-universitarie. Donazioni con ricompensa fiscale

Abbattono il reddito complessivo e quello d'impresa: hanno natura di onere deducibile e di utilità sociale

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Le donazioni alle aziende ospedaliero-universitarie sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche. Questi enti rientrano, infatti, fra quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir, che danno diritto allo sconto d'imposta collegato alle erogazioni liberali loro destinate.
Erogazioni liberali che sono deducibili anche dal reddito d'impresa (articolo 100, comma 2, lettera a, del Tuir), a condizione che l'azienda ospedaliero-universitaria non svolga attività fiscalmente "commerciali", di portata tale da fare assumere a queste ultime autonoma rilevanza, realizzando, cioè, finalità ulteriori rispetto a quelle - l'assistenza sanitaria e l'istruzione - che la norma agevolativa tutela. I chiarimenti sono arrivati con la risoluzione n. 68/E del 7 luglio.

Le norme di riferimento
Appigli normativi che consentono la deducibilità delle donazioni alle aziende ospedaliero-universitarie sono gli articolo 10 e 100 del Tuir.

In base al primo, sono deducibili dal reddito complessivo, se non abbattono i singoli redditi che concorrono a formarlo, "le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali".

L'articolo 100, comma 2, lettera a, del Tuir, prevede, invece, la deducibilità dal reddito d'impresa delle "erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto) o finalità di ricerca scientifica…per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato".

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la rispondenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, prescritti da entrambe le norme.

Le aziende ospedaliero-universitarie, infatti, decreto legislativo 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università) alla mano, partecipano alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università. E tanto basta per qualificare come onere deducibile l'erogazione liberale loro destinata. D'altro canto, per quanto riguarda la deducibilità della donazione dal reddito d'impresa, sono dotate di personalità giuridica e perseguono "esclusivamente" una o più delle finalità indicate all'articolo 100 del Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica).

L'unico dubbio, tornando al caso specifico, era legato a quell'"esclusivamente" richiesto dalla norma. Questo perché l'azienda istante svolgeva, seppur marginalmente, attività diverse dall'assistenza sanitaria in senso stretto (sperimentazione di farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, formazione di operatori sanitari-medici e infermieri, locazione di aree destinate al parcheggio dei visitatori, servizio mensa per i propri dipendenti).

Tuttavia, tale "esclusività" - ha precisato l'Amministrazione finanziaria - non preclude che l'ente beneficiario "possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma".

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