SINTESI: In materia di piccola proprietà contadina, l’affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 604 del 1954, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001, esercitino, a loro volta, l’attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.
Ordinanza n. 11033 del 26 aprile 2023 (udienza 18 aprile 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Balsamo Milena – Est. Dell’Orfano Antonella
Piccola proprietà contadina – Affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto – Perdita delle agevolazioni tributarie in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario
Sconti piccola proprietà contadina:
sfumano se l’affitto è anticipato
L’acquisto agevolato prevede che l’imprenditore agricolo coltivi direttamente il terreno per almeno cinque anni dal passaggio di proprietà
