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Scadenzario

30 LUG 2021

Riallineamento - Imposta sostitutiva

I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, in cui deve essere riportato il codice tributo:

  • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07.

N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo,

Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:

  • 1125   imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono versare in unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:

  • 1817  imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
  • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
  • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
  • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).