Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Scadenzario

2 MAG 2022

Enti creditizi – Versamento imposta

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Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare devono versare la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate), con indicazione dei codici tributo:

  • 1545   imposta sostitutiva sui finanziamenti  - articolo 17 Dpr 601/1973 - acconto
  • 1546   imposta sostitutiva sui finanziamenti  - articolo 17 Dpr 601/1973 - saldo.