Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Zone economiche speciali:
pronte le regole per l'istituzione

La loro durata non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su specifica richiesta delle regioni interessate

immagine di un porto
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il Dpcm 25 gennaio 2018, n. 12, che detta il regolamento per l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes), inclusi i criteri per beneficiare, oltre che delle agevolazioni di natura amministrativa e procedurale, anche del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (bonus Sud).

Zes e benefici fiscali: normativa di riferimento
L'istituzione delle Zone economiche speciali è stata prevista dal "decreto Sud" dello scorso anno (articoli 4 e 5, Dl 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017), per favorire, in alcune aree del Paese, la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già operanti, nonché all'insediamento di nuove realtà imprenditoriali (vedi "Zes e proroga iperammortamento per lo sviluppo del Mezzogiorno").

Secondo quanto espressamente previsto dal legislatore, per Zes si intende "una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale" (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Le proposte di istituzione di una Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste in materia di disciplina degli aiuti di Stato (ex articolo 107, Tfue).

Ciascuna regione interessata può presentare una proposta di istituzione di una Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche richieste.
Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una Zes solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le necessarie caratteristiche (Zes interregionali).

A favore delle nuove imprese e di quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell'ambito della Zes, sono riconosciute agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, nonché uno specifico beneficio fiscale.
Infatti, per tali imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il "bonus Sud" (credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 - vedi "Investimenti nel Mezzogiorno: modifiche al credito d'imposta" e "Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello") è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del termine generale del 31 dicembre 2019) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Il credito d'imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di stato compatibili con il mercato interno.

Per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese beneficiarie:
  • devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Il Dpcm 25 gennaio 2018, n. 12
In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4, Dl 917/2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato ieri definisce:
  • le modalità per l'istituzione delle Zes, comprese quelle interregionali, e i relativi requisiti
  • la loro durata
  • i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della Zes
  • i criteri per l'accesso delle aziende
  • il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
Requisiti della Zes
(articolo 3)

La Zes, identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione, della denominazione e delle aree interessate, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché aventi un nesso economico-funzionale e comprendenti almeno un'area portuale.
Il nesso economico-funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La Zes è formata da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
L'area complessiva destinata alle Zes non può superare la superficie complessivamente indicata per ogni regione nell'Allegato 1 al decreto.

Requisiti della Zes interregionale
(articolo 4)

In caso di istituzione di una Zes interregionale, sono previsti analoghi limiti di estensione. Infatti, l'area complessivamente a disposizione per la Zes nelle due regioni non può essere superiore alla somma delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1.
Anche per la Zes interregionale è richiesta la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.

Proposta di istituzione
(articolo 5)

Le proposte di istituzione di una Zes devono essere presentate al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per quelle interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.

Requisiti delle proposte e piano di sviluppo strategico
(articolo 6)

Le proposte di istituzione di una Zes devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e devono indicare i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.

Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, tra l'altro:
  • la documentazione necessaria all'identificazione delle aree incluse nella Zes, con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell'area portuale
  • l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti
  • un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della Zes
  • una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della Zes, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'area portuale o con i porti, nel caso in cui la Zes ricomprenda più aree non adiacenti
  • l'individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella Zes.
Durata e istituzione della Zes
(articolo 7)

La Zes è istituita con Dpcm e la sua durata non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.

Compiti del Comitato di indirizzo e attività di controllo e monitoraggio
(articoli 8 e 9)

In materia di gestione della Zes, il Dpcm disciplina dettagliatamente i compiti del Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale (che lo presiede), da un rappresentante della regione o delle regioni (nel caso di Zes interregionale), da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Infine, si affida all'Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi a seguito dell'istituzione di una Zes, secondo le regole indicate dall'articolo 9 del Dpcm.

Entrata in vigore
(articolo 10)

Le nuove disposizioni entrano in vigore da oggi, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zone-economiche-speciali-pronte-regole-listituzione