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Normativa e prassi

Zes e proroga iperammortamento
per lo sviluppo del Mezzogiorno

Pubblicata la legge di conversione del decreto per la crescita economica del Sud. Sul versante delle agevolazioni fiscali si registrano numerose conferme e qualche novità

Con la pubblicazione delle legge di conversione, diventano pienamente operative le disposizioni del "decreto Sud", finalizzate alla crescita economica del Mezzogiorno (Dl 91/2017).

Durante il passaggio parlamentare, sono state sostanzialmente confermate le misure di carattere fiscale già previste dalla versione originaria del testo (vedi “Zes e iperammortamento prorogato. Il Mezzogiorno verso la crescita”). Tuttavia, in sede di conversione, sono stati apportati alcuni piccoli, ma significativi ritocchi.


Zone economiche speciali
Confermata l’istituzione delle Zes (Zone economiche speciali) caratterizzate dall’attribuzione di benefici, anche fiscali, a favore delle attività imprenditoriali ivi insediate o che vi si insedieranno, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle iniziative di sviluppo. Lo scopo delle Zes, infatti, è creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti al loro interno e l’insediamento di nuove realtà produttive.
Per Zes si intende “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal  regolamento (Ue) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)”.
Le modalità per l’istituzione di una Zes, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, sono definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Possono proporre l’istituzione di una Zes le regioni meno sviluppate e in transizione, prospettando un piano di sviluppo strategico.
 
In base a una modifica approvata nel corso del passaggio parlamentare, viene prevista la possibilità di istituire Zes interregionali. Infatti, si stabilisce che ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di Zes nel proprio territorio o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare richiesta di istituzione solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche stabilite dalla normativa europea.

Benefici fiscali
A favore delle imprese già esistenti e di quelle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti all’interno della Zes, sono riconosciuti, oltre ad agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, anche una serie di benefici fiscali.
In particolare, tali imprese, in deroga alle regole generali, possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre, l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020 (sul bonus Sud, introdotto dalla legge di stabilità 2016, vedi “Investimenti nel Mezzogiorno: modifiche al credito d’imposta” e “Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”).
 
Per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese beneficiarie:
  • devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni (termine elevato durante l’iter di conversione rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Infine, si prevede che l’agevolazione concernente il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di stato compatibili con il mercato interno.

Iperammortamento: proroga termini
Altra misura di natura fiscale è la proroga del termine per l’effettuazione degli investimenti connessi all’iperammortamento. L’agevolazione, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), riconosce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.
In base alle modifiche apportate dal parlamento in sede di conversione del decreto, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 (in luogo del 31 luglio 2018, termine previsto dalla versione originaria del decreto legge) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
 
Rimborso imposte per i contribuenti interessati dal terremoto del 1990
Durante il passaggio parlamentare, è stata modificata una norma introdotta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 665, legge 190/2014) che ha riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza.
Per effetto della modifica in esame, tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.
Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata.
Infine, viene previsto che il contribuente che ha tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni 1990, 1991 e 1992, non ha presentato la dichiarazione dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
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