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Normativa e prassi

Versamento acconti Irap 2020:
nuovi chiarimenti dall’Agenzia

In una circolare, le risposte sul come calcolare l’imposta da versare per quest’anno, alla luce delle previsioni normative di emergenza che hanno cambiato la determinazione della stessa

calcolo irap

Il decreto “Rilancio” ha previsto importanti misure, volte a garantire liquidità e sostegno alle imprese (e ai lavoratori autonomi) italiane in difficoltà, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza sanitaria e favorirne il rilancio al momento della ripresa. Tra queste, con l’articolo 24, come forma di sostegno aggiuntiva alle aziende e agli autonomi che hanno un fatturato (compensi) fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente, ha sancito la cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d’acconto 2020 dell’Irap.

In vista della ripresa dei versamenti, con la circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia, su input di alcune categorie di operatori interessati, fornisce specifiche indicazioni pratiche (con tabelle ed esempi di calcolo) su come determinare l’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, qualora il saldo Irap per il 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per lo stesso periodo d’imposta, sulla possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Inoltre, nella stessa circolare, sposta l’attenzione sull’ambito applicativo dell’articolo 20 del Dl “Liquidità”, che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di Irpef, Ires e Irap, se il versamento non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

Saldo Irap 2020 senza la prima rata d’acconto: il calcolo
Con riferimento alla determinazione dell’Irap da versare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e, in particolare, all’esclusione della prima rata d’acconto, l’Agenzia rimanda alla relazione illustrativa al decreto “Rilancio”, la quale spiega che non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Dopo aver ricordato le regole generali alla base dei due metodi, quindi, chiarisce che il contribuente che sceglie il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto. Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.
Infine, conclude che, in entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto. E ciò, perché la norma prevede un meccanismo volto a evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).

Quando il saldo è inferiore alla prima rata
In tal caso, il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il 2020:

  • il secondo acconto, pari al 60% (50% se applica gli Isa)
  • l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso applichi gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso deve versare:
− un secondo acconto pari al 60% (50% se Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
In entrambi i casi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’Irap dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Acconti ridotti senza sanzioni né interessi
Infine, come anticipato, l’Agenzia fa luce sulla portata dell’ambito applicativo dell’articolo 20 del Dl “Liquidità”, che in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni e interessi. 
In particolare, risponde alla domanda se tale previsione trovi applicazione anche riguardo alle “addizionali” delle relative a Irpef, Ires e Irap.
A tale proposito, la circolare odierna richiama la n. 9/2020, con la quale ha precisato che, da un punto di vista oggettivo, l’articolo 20 in argomento si applica “oltre che alle imposte espressamente individuate,…anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)”.

Il richiamo trova la sua ragione nel fatto che per le imposte descritte si applicano gli stessi termini di versamento dell’acconto dettati per l’Irpef, l’Ires e l’Irap, espressamente individuate dalla norma in questione.
Di conseguenza, l’“agevolazione” di cui all’articolo 20 del Dl n. 23/2020 (“Liquidità”) riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali di queste imposte con scadenza 30 giugno 2020.
È esclusa, invece, dal perimetro della disposizione l’addizionale regionale all’Irpef, in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per il 2019.

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