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Normativa e prassi

Vendita tramite piattaforme digitali:
le regole per la trasmissione dei dati

Entro il 31 ottobre 2019 il primo invio di informazioni per la cessione a distanza di beni tramite marketplace. Di regola, la comunicazione avviene entro il mese successivo a ciascun trimestre

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L’articolo 13 del decreto legge n. 34/2019 introduce alcune importanti novità in tema di vendita di beni attraverso piattaforme digitali. In particolare, stabilisce che i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati per ciascun fornitore. Il provvedimento del 31 luglio 2019 stabilisce le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori. Entro il 31 ottobre le prime comunicazioni.

Chi e cosa comunicare
Tutti i “soggetti passivi”, ossia i residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano le vendite a distanza online di beni importati o di beni già all’interno dell’Ue, tramite l’uso di interfacce elettroniche o mercati virtuali, piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, devono inviare all’Agenzia, per ogni trimestre, i dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. In particolare, gli specifici elementi da indicare nella comunicazione, dettagliati nel documento di prassi, sono: la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, l’identificativo univoco per effettuare le vendite, il codice identificativo fiscale se esistente e l’indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Come e quando comunicare
I dati vanno trasmessi alle Entrate tramite i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline. Per la trasmissione occorre utilizzare i prodotti software di controllo, resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia. Per la trasmissione, i soggetti interessati possono anche avvalersi degli intermediari.
Il documento di prassi ricorda, come previsto dall’articolo 13, comma 1, del Dl n. 34/2019, che l’invio dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato articolo.
Ad ogni modo, in sede di prima applicazione, la prima data da cerchiare sul calendario è, dunque, il 31 ottobre 2019. Entro questa data, infatti, deve avvenire la prima trasmissione delle informazioni, relative alla cessione a distanza di beni tramite marketplace.
Entro la medesima data si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019. Invece i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 saranno trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

Che succede in caso di mancato invio
Il documento di prassi specifica che, in caso di mancata trasmissione dei dati delle vendite online o di invii incompleti, l’interessato sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.
Comunque, il soggetto passivo interessato non viene considerato debitore se dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, gli interessati possono trasmettere una nuova comunicazione, di rettifica, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata e va effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione, con l’indicazione del trimestre di riferimento.

Dove e perché si conservano i dati
La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

In particolare, in relazione al trattamento dei dati inviati, le informazioni acquisite dall’anagrafe tributaria, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, vengono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di beni importati o già presenti all'interno dell’Unione europea, che avvengono tramite l’utilizzo di interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dalle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.
Il provvedimento ricorda, infine, che i dati vengono conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.

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