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Normativa e prassi

Vendita con riservato dominio
il reddito fondiario è del cedente

Il compratore può godere fin da subito del bene senza l'esborso totale del costo pattuito, ma il venditore ha la possibilità di recuperare l’immobile se il prezzo non viene pagato

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In caso di vendita a rate con riserva di proprietà di un immobile, il titolare del reddito fondiario, finché non si realizza l'effetto traslativo con il pagamento dell'ultima rata, continuerà a essere il venditore sul quale graveranno anche gli obblighi dichiarativi. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 296 del 22 luglio 2019.

La precisazione nasce da un’istanza di interpello proposta da un contribuente che ha ceduto un’abitazione precedentemente locata, stipulando un patto di riservato dominio: l’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile avverrà solo quando l’acquirente avrà saldato l’ultima delle 33 rate mensili previste nel contratto di vendita.

L’istante, che a seguito della vendita ha cessato il contratto di affitto ma mantiene ancora la proprietà dell’immobile, chiede se, fino al pagamento effettivo, fa bene a dichiarare il reddito fondiario del bene nel quadro RB del modello 730 con il codice “9”.

L’Agenzia non può che concordare  con la prospettata azione del contribuente, infatti, sia il codice civile (articolo 1523) sia il Tuir (articolo 26) sia alcuni documenti di prassi (circolare n. 73/1994 – parte n. 2 – e risoluzione n. 28/2009) confermano che, anche se il compratore acquista immediatamente il diritto a godere dell’immobile, quando l’atto scritto non è idoneo a trasferire la proprietà, il reddito dell'unità immobiliare compravenduta dev'essere dichiarato dal venditore.
Infatti, conclude l’Agenzia, il titolare del reddito fondiario, finché non si realizza l’effetto traslativo o con il pagamento dell’ultima rata, continuerà ad essere l’istante sul quale gravano anche gli obblighi dichiarativi.

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