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Normativa e prassi

Per usufrutti, rendite e vitalizi,
moltiplicatori adeguati al tasso

La determinazione dei nuovi valori fa seguito alla modifica – al ribasso – della misura del saggio degli interessi legali, fissata all’1% con decorrenza 1 gennaio 2014

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Aggiornata la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 di sabato scorso il decreto 23 dicembre 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa i nuovi moltiplicatori in vigore dall’1 gennaio 2014 alla luce della diminuzione di un punto e mezzo percentuale – dal 2,5 all’1% – del tasso legale degli interessi, stabilito dal Dm 12 dicembre 2013 con decorrenza 1 gennaio 2014.
 
A prescrivere la stretta dipendenza degli uni dall’altro è l’articolo 3, comma 164, della legge n. 662/1996, secondo cui il ministro delle Finanze provvede ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “...in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.
 
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
 
In particolare, viene aggiornato – tenendo conto della nuova misura del saggio degli interessi legali – il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, Dpr 131/1986).
I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso del 2,5%, hanno trovato applicazione non solo nel 2012 ma anche per tutto il 2013, dal momento che il saggio di interesse legale, per quest’ultimo anno, è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. 
 
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dall’1/1/2014)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1/2012 al 31/12/2013)
da 0 a 20 95 38
da 21 a 30 90 36
da 31 a 40 85 34
da 41 a 45 80 32
da 46 a 50 75 30
da 51 a 53 70 28
da 54 a 56 65 26
da 57 a 60 60 24
da 61 a 63 55 22
da 64 a 66 50 20
da 67 a 69 45 18
da 70 a 72 40 16
da 73 a 75 35 14
da 76 a 78 30 12
da 79 a 82 25 10
da 83 a 86 20 8
da 87 a 92 15 6
da 93 a 99 10 4
 
Il prospetto entra in ballo quando, ad esempio, di un immobile viene acquistata la sola nuda proprietà, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale: 1% dall’1 gennaio 2014) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
 
Esempio:
  • valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
  • tasso di interesse legale: 1% (B)
  • età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
  • coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 50 (C) 
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 1% = 3.000 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 3.000 x 50 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 - 150.000 = 150.000.
 
Il decreto, inoltre, fissa il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 100 volte l’annualità.
Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur, Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus, Dlgs 346/1990).
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