È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 di sabato scorso il decreto 23 dicembre 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa i nuovi moltiplicatori in vigore dall’1 gennaio 2014 alla luce della diminuzione di un punto e mezzo percentuale – dal 2,5 all’1% – del tasso legale degli interessi, stabilito dal Dm 12 dicembre 2013 con decorrenza 1 gennaio 2014.
A prescrivere la stretta dipendenza degli uni dall’altro è l’articolo 3, comma 164, della legge n. 662/1996, secondo cui il ministro delle Finanze provvede ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “...in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
In particolare, viene aggiornato – tenendo conto della nuova misura del saggio degli interessi legali – il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, Dpr 131/1986).
I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso del 2,5%, hanno trovato applicazione non solo nel 2012 ma anche per tutto il 2013, dal momento che il saggio di interesse legale, per quest’ultimo anno, è rimasto invariato rispetto all’anno precedente.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Nuovo coefficiente (dall’1/1/2014) |
Vecchio coefficiente (dall’1/1/2012 al 31/12/2013) |
da 0 a 20 | 95 | 38 |
da 21 a 30 | 90 | 36 |
da 31 a 40 | 85 | 34 |
da 41 a 45 | 80 | 32 |
da 46 a 50 | 75 | 30 |
da 51 a 53 | 70 | 28 |
da 54 a 56 | 65 | 26 |
da 57 a 60 | 60 | 24 |
da 61 a 63 | 55 | 22 |
da 64 a 66 | 50 | 20 |
da 67 a 69 | 45 | 18 |
da 70 a 72 | 40 | 16 |
da 73 a 75 | 35 | 14 |
da 76 a 78 | 30 | 12 |
da 79 a 82 | 25 | 10 |
da 83 a 86 | 20 | 8 |
da 87 a 92 | 15 | 6 |
da 93 a 99 | 10 | 4 |
Il prospetto entra in ballo quando, ad esempio, di un immobile viene acquistata la sola nuda proprietà, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale: 1% dall’1 gennaio 2014) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
Esempio:
- valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
- tasso di interesse legale: 1% (B)
- età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
- coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 50 (C)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 3.000 x 50 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 - 150.000 = 150.000.
Il decreto, inoltre, fissa il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 100 volte l’annualità.
Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur, Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus, Dlgs 346/1990).