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Normativa e prassi

Il temporaneo uso dei beni all’estero
non impedisce l'iper ammortamento

Resta il beneficio per i macchinari dati a noleggio e impiegati dai clienti presso cantieri fuori confine, in quanto permane un nesso funzionale con l’attività svolta dalla società in Italia

iperammortamento

Non perdono l’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento le attrezzature tecniche per l’edilizia interconnesse, dotate di tecnologia “4.0”, noleggiate a clienti italiani che le impiegano temporaneamente presso propri cantieri esteri; non scatta, quindi, il meccanismo del recapture previsto per la delocalizzazione dei beni. Questo il chiarimento che arriva con la risposta n. 14 del 24 gennaio 2020.

L’istante che interpella l’Agenzia è una società che si occupa prevalentemente del noleggio di macchinari e di attrezzatura tecnica per l’edilizia, compreso il montaggio e lo smontaggio.
La società stipula con i clienti dei cosiddetti “noli a freddo”, in base ai quali il macchinario – dotato di tecnologia “4.0” che consente, attraverso l'interconnessione con i sistemi informatici aziendali, lo scambio di dati riguardanti il funzionamento e l'operatività del bene, come la localizzazione, le ore di lavoro effettuate, i carichi effettuati, i tempi di fermo macchina – è messo a disposizione dei locatari tramite il trasporto diretto, effettuato dalla società stessa, presso il cantiere richiesto dal cliente.
La società istante fa presente che a volte i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all'estero, previa autorizzazione e che i beni noleggiati soddisfano i requisiti richiesti dall'articolo1, comma 9, della legge n. 232/2016 per fruire del beneficio dell'iper ammortamento.
Alla luce di quanto sopra esposto la società chiede se il noleggio di tali beni, effettuato a clienti italiani che li impiegano temporaneamente nei loro cantieri esteri, possa determinare il recupero dell’iper ammortamento, configurando una destinazione a struttura produttiva situata all’estero oppure rientri nelle cause di esclusione previste dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo del Dl n. 87/2018 (decreto dignità).
Nello specifico, il decreto dignità ha apportato alcune modifiche al beneficio dell’iper ammortamento introducendo il meccanismo di recapture dell’agevolazione, se durante il periodo di fruizione i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Tale recupero non si applica, però, oltre che in caso di sostituzione dei beni, anche nel caso in cui i beni agevolati sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive e possono, quindi, essere utilizzati temporaneamente al di fuori del territorio dello Stato.
In questo senso la società fa presente che il sito produttivo è il cantiere, che, per le sue specifiche caratteristiche, ha carattere temporaneo essendo allestito e smantellato in funzione dei lavori di costruzione previsti e che i beni utilizzati nel cantiere (gru, pale gommate, sollevatori telescopici, carrelli elevatori) non necessariamente sono impiegati nello stesso sito per l'intera durata della costruzione, essendo legati alla durata del noleggio.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che nel caso esaminato l’utilizzo temporaneo estero non si configura come destinazione dei beni a struttura produttiva situata all’estero, in quanto i beni mantengono un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta dall’istante in Italia.
In base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto dignità l’agevolazione dell’iper ammortamento spetta purché i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive italiane. Il successivo comma 2 stabilisce che si dà corso al recupero del beneficio se durante la sua fruizione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive, anche della stessa impresa, situate all’estero.
Su questo punto la circolare n. 8/2019 ha chiarito che l’espressione “destinazione a strutture produttive situate all'estero” è sinonimo di “delocalizzazione”.
Infatti la ratio del meccanismo di recupero dell’agevolazione, nel caso di violazione del vincolo di territorialità, è quella di impedire comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.

Nel caso in esame l’istante è una società indipendente, non avendo né società controllanti né società controllate e i suoi clienti sono tutti italiani.
Inoltre, pur essendo la durata del noleggio, anche estero, variabile a seconda del macchinario affittato e dei lavori che i clienti della società devono eseguire per i propri committenti, l’eventuale trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha carattere temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste.

Considerando tutti gli elementi informativi forniti dalla società, l’Agenzia delle entrate conclude che non si configura una destinazione a struttura produttiva situata all’estero, mantenendo i beni un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia.

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