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Normativa e prassi

Tax credit servizi digitali editoria:
istituito il codice per usufruirne

Va utilizzato in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento

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È il 6919 il codice tributo che, istituito con la risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020, consentirà, alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e inserite nell’elenco dei beneficiari predisposto dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, di utilizzare il credito d’imposta previsto dal Dl “Rilancio” (articolo 190, decreto legge n. 34/2020) per l’acquisizione di servizi digitali.
In sintesi, la norma richiamata, scritta per sostenere questi operatori economici, costretti, come tanti altri, alla forzata inattività a causa della pandemia da Covid-19, per il 2020, riconosce agli stessi, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Lo sconto, regolato da un Dpcm dello scorso 4 agosto (vedi “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso”) va utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Infatti, il beneficio fiscale da “cogliere” – come accennato – è riservato solo alle imprese che hanno presentato apposita domanda al dipartimento della presidenza del Consiglio (vedi articolo “Entro domani le domande per chiedere il tax credit servizi digitali editoria” dello scorso 19 novembre) e sono state incluse in una lista inviata, dallo stesso dipartimento, all’Agenzia delle entrate, per permettere i controlli di rito sulla spettanza.

Il neonato codice, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, deve essere riportato  nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure se il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” da indicare è quello in cui è stata presentata la domanda di accesso al credito d’imposta.

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