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Normativa e prassi

Tassazione separata per l’indennità
“sopraggiunta” con il contratto

L’erogazione avvenuta in un anno successivo a quello di maturazione degli emolumenti non può essere, in tal caso, ritenuta “fisiologica” a causa dei tempi tecnici necessari per la liquidazione delle somme

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Sono sottoposte a tassazione separata e non ordinaria le indennità corrisposte nel 2020 per prestazioni lavorative relative al 2019, in esecuzione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto dalle parti nel 2020. Il ritardo nel pagamento è dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica che costituisce presupposto per l'applicazione del regime speciale.

È questa, in sintesi, il contenuto della risposta n. 243 del 13 aprile 2021, con cui l’Agenzia delle entrate chiarisce il dubbio interpretativo che contrappone il ministero istante e i sindacati in merito al corretto regime impositivo da applicare ad alcune indennità versate ai dipendenti nell’anno successivo al periodo di maturazione.

Il 25 settembre 2020 le parti hanno firmato un accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione relativo alla distribuzione del Fondo risorse decentrate (Frd) per l'anno 2019. L’intesa prevede l'attribuzione di indennità in caso di prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio e particolari responsabilità, insieme a compensi destinati a premiare performance organizzative e individuali.

Il dicastero ha corrisposto le somme previste dall’accordo, con riferimento alle prestazioni 2019,  nel 2020 assoggettandole a tassazione ordinaria. L’istante descrive una serie di comportamenti “obbligati”, riferiti alla tempistica di corresponsione delle indennità, che hanno determinato il ritardo nel pagamento delle retribuzioni in questione.
In particolare, l'articolo 7, comma 5, del Dlgs n. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni di non erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e il Dlgs n. 150/2009, prevede che le Pa adottino entro il 30 giugno la “Relazione sulla performance” contenente i risultati organizzativi e individuali, a consuntivo dell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati. La relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione della performance. Tra l’altro, l’articolo 18 dello stesso provvedimento vieta la corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance senza che siano state effettuate le verifiche e le misurazioni previste dal decreto.
Di conseguenza, afferma il ministero, l’attribuzione delle indennità in argomento non poteva che avvenire nel 2020 anche se relative a prestazioni rese nel 2019. L’istante ritiene, quindi, che il ritardo nei pagamenti rispetto al periodo di maturazione sia da considerarsi “fisiologico” considerati i tempi tecnici necessari per portare a termine la procedura di liquidazione. Dunque, facendo appello alla natura “fisiologica” del differimento, il ministero conferma, secondo il suo parere, come corretta l’applicazione della tassazione ordinaria applicata alle retribuzioni in commento.

L’Agenzia delle entrate spiega, innanzitutto, le “ragioni” della tassazione separata introdotta in deroga alla tassazione ordinaria prevista dall'articolo 51 del Tuir, secondo il quale, in base al principio di cassa, il reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati a tassazione nel periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità dei contribuenti.
La tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir) riduce gli effetti negativi che il principio di cassa, associato alla progressività delle aliquote Irpef, determinerebbe in caso di pagamenti arretrati percepiti dai dipendenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopraggiunti (cause giuridiche), o per altre motivi che esulano dalla volontà delle parti (situazioni di fatto).
Non si può ricorrere alla tassazione separata se i compensi sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono o se la corresponsione negli anni successivi può considerarsi fisiologica. In pratica, la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, deve avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
In particolare, nelle ipotesi indicate alla lettera b) dell’articolo 17, ossia in caso di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”, non deve essere effettuata alcuna verifica sull’eventualità di un ritardo fisiologico e il regime può essere applicato legittimamente, mentre la verifica va sempre fatta nel caso di “circostanze di fatto” (risoluzioni n. 43/2004 e n. 151/2017).

Come abbiamo visto, la norma che disciplina il regime speciale pone il contratto collettivo tra le “cause giuridiche” che lasciano il passo all’applicazione della tassazione.
Dal quadro normativo emerge, in definitiva, che a prescindere dalla natura delle indennità e dei tempi tecnici necessari per la loro erogazione, è sufficiente che il loro pagamento avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione in attuazione dell’accordo tra le parti per realizzare le condizioni che danno il via libera all'applicazione della tassazione separata.

Tornando al caso in esame, l’Agenzia ritiene che le indennità erogate per le prestazioni lavorative svolte nel 2019 dai dipendenti del ministero, siano da assoggettare a tassazione separata, in quanto corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ossia in esecuzione dell’ “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020.

Viceversa, sono correttamente sottoposte a tassazione ordinaria le indennità corrisposte in un anno successivo al personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente. In tal caso, infatti, precisa l’Agenzia, nonostante l’erogazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui l’emolumento si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa del compenso, pertanto si tratta di indennità da assoggettare a tassazione ordinaria.

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