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Normativa e prassi

Tassazione di redditi di fonte estera.
In white list Serbia e Montenegro

La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Jugoslavia trova applicazione anche nei confronti degli Stati sorti a seguito della dissoluzione della stessa

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I proventi di natura finanziaria dei titoli di Stato emessi dalle repubbliche di Serbia e del Montenegro sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 12,50%.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 99/E del 19 dicembre.
 
La tassazione dei redditi di natura finanziaria, ossia dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, è stata recentemente modificata, con l’introduzione di un’aliquota unica del 20% (articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011).
 
Tuttavia, allo scopo di salvaguardare interessi generali di natura pubblica, è stata prevista un’eccezione a tale regola per alcune tipologie di proventi finanziari (comma 7).
I rendimenti dei titoli pubblici italiani ed equiparati (articolo 31 del Dpr 601/1973), nonché i proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli Stati white list (articolo 168-bis del Tuir), scontano infatti l’imposta con aliquota ridotta al 12,50 per cento.
 
La risoluzione evidenzia che, in attesa del decreto ministeriale - previsto dalla norma del Tuir - con cui dovranno essere individuati gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, per stabilire se Serbia e Montenegro rientrano o meno nella white list, occorre far riferimento al precedente elenco specificato dal Dm del 4 settembre 1996.
 
Anche se in tale lista è indicata la ex Jugoslavia, nella stessa vano ricomprese sia la Repubblica di Serbia sia la Repubblica del Montenegro.
Infatti, come già precisato con la risoluzione n. 421/2008, la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Repubblica di Jugoslavia trova applicazione nei confronti degli Stati nati dalla disgregazione dell’entità statale preesistente
Inoltre, sia la Serbia sia il Montenegro hanno riconosciuto la validità degli accordi contenuti nel Trattato stipulato nel 1984 tra Italia e Jugoslavia, confermando la loro disponibilità a scambiare informazioni in materia fiscale.
 
Conseguentemente, ai rendimenti percepiti sui titoli emessi da tali Stati va applicata l’imposta sostitutiva del 12,50%, sempre che presentino i requisiti caratterizzanti le obbligazioni, prevedano cioè il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.
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