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Normativa e prassi

Tanti i distributori automatici,
ma non tutti sono vending machine

Per “guadagnare” tale definizione, il meccanismo che eroga prodotti deve essere costituito di determinate componenti hardware tra loro collegate e presentare determinate peculiarità

immagine generica illustrativa

Gli apparecchi automatici privi delle caratteristiche individuate da tre specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, l’ultimo dei quali, d’intesa con il direttore delle Dogane, riguardante le cessioni di benzina o gasolio per motori, non possono essere definiti vending machine e non sono sottoposti alla relativa legislazione di riferimento o ai provvedimenti delle Entrate che ad essa hanno dato attuazione.
È quanto precisato dal principio di diritto n. 27 pubblicato il 16 dicembre 2019 dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, secondo quanto già chiarito dall’amministrazione in risposta a molteplici interpelli (tra le più recenti, la risposta n. 413/2019, vedi articolo “Se la vending machine non incassa, corrispettivi online dal prossimo anno”) l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici ...”, ha, tra l’altro:

  1. introdotto l'obbligo, dal 1° aprile 2017, “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri
  2. demandato ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    • l'indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzionamento degli apparecchi distributori già in essere e da garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori
    • l'eventuale differimento di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici
    • l'individuazione di “ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni”.

In attuazione di tali previsioni, il direttore dell’Agenzia ha emanato due distinti provvedimenti, rispettivamente del 30 giugno 2016 (vedi articolo “Corrispettivi da vending machine: le regole per trasmetterli on line”) e del 30 marzo 2017 (vedi articolo “Corrispettivi da vending machine: la via senza porta di comunicazione”), cui si è aggiunto, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e in riferimento alle sole cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, il successivo del 28 maggio 2018, dai quali è possibile trarre una serie di indicazioni.

Tra queste:
a) la definizione di distributore automatico (“vending machine”), i.e. qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga, direttamente o indirettamente, prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento
  • un sistema elettronico (“sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale
  • un erogatore di beni e/o servizi

b) il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo a un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua

c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:

  • al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione” per trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate
  • al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta.

d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

Il principio di diritto n. 27 conclude precisando che tutti gli apparecchi privi di caratteristiche descritte, al momento, non possono essere definiti vending machine e agli stessi non si applica la relativa legislazione di riferimento o i provvedimenti del direttore dell'Agenza delle entrate che a quella hanno dato attuazione.

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