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Normativa e prassi

In successione gli immobili
pignorati e non ancora venduti

Il curatore di un’eredità giacente chiede all’Agenzia come gestire, sotto il profilo fiscale, due fabbricati non più in possesso del de cuius al momento dell’apertura della procedura a lui assegnata

successione

Devono essere inseriti nella dichiarazione di successione gli immobili pignorati ma ancora di proprietà del defunto al momento del decesso. Per gli stessi beni costituenti l’attivo ereditario devono essere richieste trascrizione e voltura e pagate le relative imposte, anche se aggiudicati in data anteriore all’apertura della procedura di eredità giacente (risposta n. 457 del 31 ottobre 2019).
 
L’istante è stato nominato, nel 2019, curatore dell’eredità giacente di un contribuente morto nel 2012. Alla data del decesso era attiva, nei suoi confronti, un’esecuzione immobiliare, promossa nel 2008 e conclusasi nel 2014, con l’aggiudicazione dei due fabbricati pignorati. Tuttavia, il professionista incaricato della vendita non notificava al de cuius il progetto di distribuzione dei beni e, quindi, non poteva constatarne il decesso. Sempre nel 2014, gli immobili già pignorati venivano trasferiti agli aggiudicatari e contro il defunto.
Il curatore specifica, inoltre, che nell’inventario in corso di predisposizione tali beni non compaiono e che non esistono chiamati all’eredità, per cui in chiusura della procedura giacente, il compendio ereditario sarà devoluto al Demanio.
 
Detto ciò, il curatore chiede

  • se gli immobili pignorati e trasferiti debbano essere inseriti nella dichiarazione di successione che dovrà predisporre per il de cuius, visto che erano di proprietà del defunto al momento della sua morte ma non compaiono nell’inventario
  • se per gli stessi beni dovrà procedere con la voltura e la trascrizione, considerato che il trasferimento della proprietà a un terzo è avvenuto prima dell’apertura della procedura di eredità giacente.  

Per l’istante, a parlare sono le date
Il curatore, dopo aver confrontato le date dei fatti descritti, giunge alla conclusione che i due immobili devono essere inseriti nella dichiarazione perché venduti nel 2014 e, quindi, dopo l’apertura della successione (2012), mentre non occorre effettuare la voltura e la trascrizione degli stessi, con il pagamento delle relative imposte ipotecarie e catastali, in quanto trasferiti prima dell’apertura della procedura da lui curata.
 
Non si può prescindere da voltura e trascrizione
L’Agenzia appoggia a metà le soluzioni proposte dal professionista.
 
I due immobili, conferma il documento di prassi, devono essere inseriti nella denuncia di successione perché al momento del decesso erano pignorati e, quindi, di proprietà del de cuius e compresi nell’attivo ereditario dell’eredità giacente. Il pignoramento, infatti, limita e non priva in modo assoluto il debitore della disponibilità del bene oggetto del provvedimento.
 
Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, l’amministrazione è di diversa opinione rispetto a quanto prospettato dall’istante.
L’Agenzia, infatti, richiamando l’articolo 5 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic, Testo unico imposte ipotecaria e catastale), ritiene che, ai soli fini fiscali, deve sempre essere effettuata la trascrizione del certificato di successione redatto dall’ufficio del registro, contenente tutti i beni e i valori andati in eredità. Di conseguenza, la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione e ha rilevanza fiscale. Stesso discorso vale per la voltura per il trasferimento dei beni dal defunto all’eredità giacente, la quale, come stabilisce l’articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, deve essere necessariamente richiesta.
In definitiva, precisa l’Agenzia “sulla base della richiamata disposizione sussiste l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili a favore dell’eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta”.

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