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Normativa e prassi

Le start up innovative adottano
l’F24 per versare Bollo e Registro

La modalità è operativa da domani, tuttavia, ancora validi, fino al 31 luglio, i pagamenti effettuati con il modello F23 utilizzando i codici tributo previsti gli atti privati

Tramite modello F24 anche il versamento delle imposte di registro e di bollo (e dei relativi eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento) dovute per la registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative (articolo 25, comma 2, Dl 179/2016).
L’estensione della modalità di versamento con F24 arriva con provvedimento del 19 luglio 2016 ed è operativa da domani, mercoledì 20 luglio. Il provvedimento precisa, però, che considerati i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi informativi, fino al prossimo 31 luglio sono validi anche i pagamenti effettuati con il vecchio metodo, cioè tramite modello F23, utilizzando i codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.
 
Ricordiamo, che gli atti costitutivi delle start up (e le successive modificazioni), in base all’articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, che detta le regole in materia, devono assumere la forma di atto pubblico ovvero sottoscritto con firma elettronica rispettando le modalità previste dal codice dell’Amministrazione digitale, e devono essere redatti utilizzando il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo economico (Dm 17 febbraio 2016). Sempre il Mise ha poi stabilito che la richiesta di registrazione viaggi tramite Pec e attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it (Dm 1 luglio 2016).
 
L’entrata in gioco dell’F24 chiama codici tributi ad hoc, che arrivano con la risoluzione 56/E del 19 luglio 2016. Sono cinque:
  • 1540” (imposta di registro)
  • 1541” (imposta di registro - sanzione da ravvedimento)
  • 1542” (imposta di bollo)
  • 1543” (imposta di bollo - sanzione da ravvedimento)
  • “1544” (interessi da ravvedimento).  
I codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modulo di versamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di stipula degli atti.
 
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