L’estensione della modalità di versamento con F24 arriva con provvedimento del 19 luglio 2016 ed è operativa da domani, mercoledì 20 luglio. Il provvedimento precisa, però, che considerati i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi informativi, fino al prossimo 31 luglio sono validi anche i pagamenti effettuati con il vecchio metodo, cioè tramite modello F23, utilizzando i codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.
Ricordiamo, che gli atti costitutivi delle start up (e le successive modificazioni), in base all’articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, che detta le regole in materia, devono assumere la forma di atto pubblico ovvero sottoscritto con firma elettronica rispettando le modalità previste dal codice dell’Amministrazione digitale, e devono essere redatti utilizzando il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo economico (Dm 17 febbraio 2016). Sempre il Mise ha poi stabilito che la richiesta di registrazione viaggi tramite Pec e attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it (Dm 1 luglio 2016).
L’entrata in gioco dell’F24 chiama codici tributi ad hoc, che arrivano con la risoluzione 56/E del 19 luglio 2016. Sono cinque:
- “1540” (imposta di registro)
- “1541” (imposta di registro - sanzione da ravvedimento)
- “1542” (imposta di bollo)
- “1543” (imposta di bollo - sanzione da ravvedimento)
- “1544” (interessi da ravvedimento).