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Normativa e prassi

Stabilità 2016: nel pacchetto casa
proroghe, conferme e new entry - 2

Istituito un ulteriore “bonus mobili” riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due componenti non ha superato i 35 anni di età

immagine di una tenda a pacchetto
Nella prima parte del contributo, abbiamo ricordato che la legge di stabilità n. 208/2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni “potenziate” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e – con un paio di interessanti novità – per quelli finalizzati al risparmio energetico.
Stesso prolungamento di un anno anche per il “bonus arredi”, riconosciuto a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di lavori di ristrutturazione, a fianco del quale è stato introdotto un nuovo “bonus mobili”, riservato alle giovani coppie che comprano (e arredano) l’abitazione principale.
 
Bonus arredi
È sempre il comma 74 a mantenere in vita fino al 31 dicembre 2016 l’agevolazione introdotta, con decorrenza 6 giugno 2013, a favore di chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori edilizi per i quali si fruisce del “bonus ristrutturazioni” nella misura maggiorata del 50%.
Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo.
 
Per averne diritto, occorre che sia stato effettuato uno dei seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, vanno bene anche i lavori di manutenzione ordinaria); ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. Se l’intervento riguarda le parti condominiali (ad esempio, la guardiola o l’appartamento del portiere, i lavatoi), ciascun condomino ha diritto alla detrazione, per la propria quota, solo per i beni destinati ad arredare quei locali; il bonus non spetta per gli eventuali beni acquistati per arredare la propria casa.
La data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni, ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute prima di quelle per l’arredo. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o, se obbligatoria, dalla comunicazione preventiva all’Asl; per gli interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 
Deve trattarsi di mobili ed elettrodomestici nuovi. Tra i primi rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione (non, invece, porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo). Invece, i grandi elettrodomestici danno diritto al beneficio se di classe energetica non inferiore alla A+ (per i forni, è sufficiente la A); tuttavia, sono agevolabili anche quelli privi di etichetta energetica, se per gli stessi non ne è stato ancora previsto l’obbligo. Sono considerati grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori e ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell’importo delle spese su cui determinare il bonus possono essere conteggiate anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio.
 
Come per i lavori di ristrutturazione e quelli di riqualificazione energetica, occorre pagare con bonifici bancari o postali, indicando: causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tuttavia, è consentito pagare anche mediante carte di credito o di debito (rileva il giorno di utilizzo della carta, indicata nella ricevuta della transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente); non è ammesso il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri strumenti.
 
Il nuovo bonus mobili per giovani coppie
In aggiunta al prorogato “bonus arredi”, il comma 75 della Stabilità 2016 ha istituito un ulteriore “bonus mobili”, riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo.
Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
Il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.
 

2 – continua.
La prima parte è stata pubblicata lunedì 4 gennaio
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