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Normativa e prassi

Spagna e Grecia discriminano su tassazione dei dividendi

Entrambe, secondo la Commissione Ue, hanno mantenuto disposizioni contrarie agli articoli 49 e 56 del Trattato Ce

In Spagna i capital gain scontano, se distribuiti da società quotate nei mercati interni, una riduzione del prelievo sino al 25 per cento. La Grecia, invece, esonera da tassazione i dividendi distribuiti alle persone fisiche dalle società elleniche ma tassa i dividendi versati da quelle localizzate nei rimanenti Paesi Ue. La Spagna e la Grecia sono state colpite recentemente dalle critiche della Commissione europea in quanto colpevoli  di aver introdotto e mantenuto, nelle rispettive legislazioni interne, disposizioni discriminatorie in materia di tassazione dei dividendi a tutto vantaggio delle società nazionali. E tutto ciò in aperta violazione degli articoli 49 e 56 del Trattato che regolano la libera circolazione dei servizi e dei capitali tra gli Stati membri.

La Spagna nel mirino dal 2003
Il procedimento di infrazione avviato contro la Spagna risale al gennaio 2003, quando la Commissione europea aveva deciso di adire la Corte di Giustizia delle Comunità europee per denunziare l’insistenza da parte del Governo iberico nel mantenere livelli di tassazione più favorevoli alle società quotate nei mercati azionari interni rispetto a quelle presenti nei mercati degli altri paesi comunitari. In particolare la Commissione rileva che, secondo la legislazione spagnola applicabile alle partecipazioni azionarie acquistate prima del 31 dicembre 1994, i relativi capital gain scontano, se distribuiti da società quotate nei mercati interni, una riduzione del prelievo sino al 25 per cento; per contro l’abbattimento dell’imposizione sui capital gain derivanti dalla detenzione di partecipazioni in società quotate nei mercati finanziari degli altri Stati membri non supera il 14.28 per cento. Inoltre, per beneficiare della predetta franchigia, la legislazione spagnola richiede, per le azioni straniere, che le stesse siano detenute per un periodo di almeno otto anni mentre per le azioni delle società nazionali il limite temporale per fruire del beneficio fiscale scende a cinque anni. Nonostante la Corte abbia riscontrato la sussistenza delle violazioni denunziate dalla Commissione europea, la Spagna non ha inteso modificare in maniera sostanziale la legislazione in materia.

Le obiezioni dell’Amministrazione fiscale iberica
Anzi, sul punto, l’Amministrazione tributaria spagnola ha osservato che la normativa in vigore ha esteso in modo pressocchè integrale il trattamento tributario previsto per i capital gain distribuiti dalle società spagnole ai dividendi staccati dalle società residenti negli altri Paesi Ue. La Commissione ha, per contro, ritenuto che le modifiche, sebbene adottate dalla Spagna a seguito della procedura di infrazione summenzionata, sono in realtà inidonee a ripristinare le condizioni di parità di trattamento richieste dal Trattato in materia di libera circolazione dei servizi e, in particolare, dei capitali.

I rilievi mossi alla Grecia
Per quanto, invece, riguarda la Repubblica di Grecia la Commissione europea ha formalmente invitato lo Stato ad abolire il vigente sistema di tassazione dei dividendi, considerate le forti discriminazioni operate nei confronti dei dividendi distribuiti dalle società residenti negli altri Stati membri. In effetti, la Grecia esonera da tassazione i dividendi distribuiti alle persone fisiche dalle società greche ma tassa, per contro, i dividendi versati dalle società localizzate nei restanti paesi Ue. La Commissione valuta che tale trattamento discriminatorio sia profondamente lesivo dei princìpi e degli obiettivi del Trattato di Roma. Di conseguenza ha preteso che la Grecia avvii al più presto le riforme necessarie in materia per eliminare la denunziata discrasia.

I riflessi negativi sul mercato interno

In merito, il commissario Ue alla fiscalità, Laszlo Kovàcs, ha osservato che le regole del mercato interno vietano tutti i trattamenti discriminatori nei riguardi dei dividendi distribuiti dalle società degli altri Stati membri che devono fruire del medesimo trattamento fiscale previsto per i dividendi "nazionali". L’esenzione introdotta dalla Grecia nei riguardi dei dividendi percepiti dalle persone fisiche ha una ratio indiscutibile, considerato che va ad eliminare la doppia imposizione che, invece, si realizzerebbe se venisse mantenuto, oltre al prelievo sul reddito conseguito dalle società, anche il prelievo sui dividendi dalle medesime distribuiti ai soci, persone fisiche. Il problema è che tale agevolazione è riconosciuta alle sole società aventi sede legale in Grecia considerato che i possessori di azioni di società quotate in altri Paesi comunitari non beneficiano dei  medesimi esoneri. Tale comportamento è profondamente contrario agli scopi del Trattato in quanto, come rilevato dalla Corte di Giustizia, i dividendi distribuiti da altri Stati membri non possono mai essere oggetto di un’imposizione fiscale superiore a quella riconosciuta per i dividendi nazionali.
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