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Normativa e prassi

Somme erogate a società sportive, piena deducibilità per lo sponsor

Fino a 200mila euro sono in ogni caso spese di pubblicità. Per l’eccedenza si applicano le regole ordinarie del Tuir

Il tetto di 200mila euro annui, entro il quale le somme versate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità e sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito d'impresa (articolo 90, comma 8, legge 289/2002), non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch'essi dello stesso trattamento. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, le somme corrisposte devono essere erogate a fronte di contratti che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsorizzazione. In altre parole non vige la presunzione assoluta della natura dei corrispettivi.

E' la sintesi della risoluzione n. 57/E del 23 giugno con cui l'Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti la quota annua di 200mila euro.

Come chiarito anche con la circolare 21/2003, l'Agenzia rileva che la misura è diretta a favorire il dilettantismo sportivo attraverso l'introduzione di una "presunzione assoluta" sulla natura delle somme corrisposte: la fruibilità dell'agevolazione è subordinata semplicemente al fatto che gli importi devono essere destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti della società erogante e che, a fronte delle somme corrisposte, deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario.
Ricorrendo queste condizioni la società erogante può dedurre integralmente dal reddito d'impresa le suddette spese, considerate di pubblicità e propaganda (articolo 108, comma 2, del Tuir), nel limite annuo di 200mila euro.

Tuttavia, le somme eccedenti tale soglia - specifica il documento di prassi - saranno ugualmente deducibili a condizione, però, che la natura del contratto abbia i requisiti formali e sostanziali che caratterizzano un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.
La circolare, inoltre, ricorda che, per la deducibilità di tali spese dal reddito d'impresa, devono sussistere anche i requisiti prescritti dall'articolo 109 del Tuir (competenza, certezza, determinabilità, inerenza).

L'Agenzia, infine, evidenzia la posizione fiscale dell'associazione sportiva dilettantistica in merito alle somme ricevute. Quest'ultima, se nell'anno ha conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250mila euro, può optare per il regime di favore (legge 398/1991), che prevede agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva e negli adempimenti contabili.
Nel caso in cui la società sportiva abbia esercitato tale opzione, le somme percepite dai contratti di sponsorizzazione concorreranno a determinare la soglia dei 250mila euro, il superamento della quale comporta, per l'ente sportivo, la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente applicazione del regime ordinario per entrambe le imposte.
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