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Normativa e prassi

Smartworking svolto in Olanda:
il regime sugli impatriati è escluso

Come luogo di prestazione bisogna avere riguardo al territorio in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato

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Una multinazionale italiana non può applicare l'agevolazione fiscale sugli impatriati (articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015) ai redditi erogati al dipendente olandese assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l’attività lavorativa in "smartworking" nel suo Paese. Tali redditi, infatti, non si possono considerare prodotti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, per il periodo di imposta 2020, l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in Italia come prevede la normativa. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 621 del 23 settembre 2021.

L'istante chiede, in particolare, se per il lavoratore olandese dipendente della sua società che nel corso del 2020 ha lavorato in remoto all'estero più di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi si possa considerare reddito prodotto in Italia, circostanza che consentirebbe la fruizione dell'agevolazione nonostante il mancato rispetto del requisito della prevalenza dell'attività svolta in Italia.

Chiede, inoltre, nel caso in cui il reddito fosse imponibile in Olanda, se il dipendente, effettivamente residente in Italia in base all'articolo 2 del Tuir, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati. In tale ipotesi, verificandosi un concorso parziale alla formazione dell'imponibile, il credito per le imposte estere verrebbe calcolato ai sensi dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, con riduzione proporzionale alla misura ridotta del regime speciale per gli impatriati dell'imposta estera recuperabile.

L’Agenzia, ricorda la disciplina sui lavoratori impatriati che prevede una tassazione di favore per i redditi dei professionisti che rientrano in Italia (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015). In particolare, per fruire dei benefici è necessario che il soggetto si trasferisca in Italia, non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni, svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Destinatari della misura di favore i cittadini Ue o di uno Stato extra-Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, o che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
La circolare n. 17/2017 ha precisato, rammenta l’Agenzia, che il requisito che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato deve essere verificato rispetto a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno.

Fatta questa premessa, l’Agenzia chiarisce che per "luogo di prestazione" dell'attività lavorativa, nella particolare ipotesi dello smartworking, rileva il luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Nel caso in esame, quindi, considerato che i redditi non sono stati prodotti nel territorio dello Stato e che per il periodo di imposta 2020 il lavoro è stato svolto prevalentemente in Olanda, i redditi del dipendente non potranno beneficiare dello sconto previsto dal regime sugli impatriati.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia precisa che, se il reddito in esame derivante dall'attività di lavoro dipendente prestato nei Paesi Bassi si deve assoggettare a imposizione in Olanda in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia secondo le previsioni dell'articolo 2 del Tuir, potrà fruire del credito per le imposte estere nei limiti e alle condizioni previste nell'articolo 165 del Tuir (vedi anche articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione).

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