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Normativa e prassi

Senza Iva le rette di accoglienza
per le donne vittime di violenza

L’amministrazione comunale, a determinate condizioni, può fatturare in regime di esenzione le somme stabilite a carico degli ospiti per coprire i costi di gestione della struttura

casa rossa a forma di cuore

Le rette pagate dalle persone presenti nella casa rifugio per donne vittime di violenza fruiscono del regime esentativo, qualora venga resa una prestazione complessa e globale di accoglienza, fornendo l’alloggio a soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto, quali vitto e prestazioni mediche. Diversamente, se non si tratta di una prestazione globale di servizi, gli importi vanno assoggettati a Iva in base al regime proprio delle singole attività.
 
Il principio è contenuto nella risposta n. 112 del 16 febbraio 2021 indirizzata a un Comune che, dando seguito a una legge regionale per la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, ha istituito una casa rifugio per le vittime di tali reati.
Al riguardo, l’ente precisa che, per coprire i costi di gestione della struttura, deve fissare delle rette di accoglienza a carico degli ospiti del centro e chiede se alle stesse sia applicabile l’esenzione Iva prevista per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (articolo 10, comma 1, numero 27-ter), Dpr n. 633/1972).
 
A parere dell’Agenzia, il caso in oggetto non va risolto attraverso la disposizione richiamata dall’istante. Infatti, affinché essa possa trovare applicazione, le prestazioni devono, congiuntamente:
- essere socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili
- essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma
- essere rese da determinati soggetti, anch’essi evidenziati nella norma stessa.
E, nella fattispecie, le “donne vittime di violenza” non sono incluse nella lista tassativa dei soggetti beneficiari.
 
Piuttosto, si può far riferimento al numero 21) dello stesso articolo 10, che esenta dall’Iva le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Tale prescrizione ha natura oggettiva, nel senso che non rilevano né la natura del soggetto che effettua la prestazione né la categoria dei beneficiari, purché si tratti di persone disagiate degne di protezione sociale (risoluzione 1/2002; risoluzione 39/2004; risoluzione 74/2018). Inoltre, il riferimento a case di riposo e simili lascia intendere che l’elenco delle strutture non è tassativo, potendovi ricomprendere anche quelle non espressamente richiamate dalla norma, ma con caratteristiche medesime, e che le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio (ed eventuali altre prestazioni accessorie) a persone bisognose di protezione, assistenza e cura, come le donne vittime di violenza (risoluzione 188/2002; risoluzione 164/2005).
 
Nella fattispecie rappresentata, si tratta di una casa rifugio destinata a “…accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli; costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti; dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio”. Presumibilmente, nella struttura saranno offerti servizi di accoglienza e assistenza, in genere comprensivi anche delle prestazioni di vitto, alloggio e assistenza medico-sanitaria.
Pertanto, se il Comune offre alle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, alle rette può applicarsi il descritto regime di esenzione Iva. In caso contrario, le stesse vanno assoggettate all’imposta in base al regime proprio delle prestazioni rese.

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