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Normativa e prassi

Senza Iva gli acquisti realizzati
da uffici distaccati in altro Stato

A beneficare del trattamento sono anche le strutture diplomatiche e consolari italiane, non solo quelle degli altri Paesi, come sembrerebbe dal tenore letterale della norma

Gli uffici ministeriali dislocati all’estero, dipendenti dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari, rientrano, dal punto di vista soggettivo, nell’ambito applicativo dell’articolo 72 del Dpr 633/1972. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva previsto da quella norma.
A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 16 del 28 settembre 2018.
 
La precisazione si basa su quanto già affermato nella circolare 62/2002.
In quel documento, con riferimento alla norma che individua tra le operazioni non imponibili “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani”, fu precisato che possono effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell’Iva anche i rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica italiana, accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso organismi internazionali ivi situati, nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le rappresentanze e gli enti in questione. A tal fine, va esibito l’apposito modello, approvato in sede comunitaria e allegato alla circolare, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto a fruire dell’agevolazione.
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