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Normativa e prassi

Senza incremento produttivo,
premi di risultato non agevolati

Occorre definire un periodo congruo per confrontare e misurare l’effettivo miglioramento rispetto alla fase precedente, non basta verificare il raggiungimento degli obiettivi

Le misure fiscali agevolative previste, a determinate condizioni, dalla legge di stabilità per il 2016, per le retribuzioni premiali non valgono se manca il requisito dell’incrementalità, cioè l’aumento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabile e verificabile sulla base dei criteri definiti con provvedimenti legislativi ad hoc. In sintesi questo il contenuto della risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018.
 
Il quesito è di una società che ha sottoscritto un accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello con le sigle sindacali, nel quale sono stati definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione riguardanti il premio di risultato 2017, da corrispondere ai dipendenti nel 2018. Al riguardo, il valore Ebit è utilizzato per la redditività, mentre per l’obiettivo dell’efficienza, il parametro è dato dal miglioramento dei tempi di consegna.
In particolare, la società vuole sapere se tali retribuzioni possano godere dello sconto d’imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, legge 208/2015).
 
La misura agevolativa prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” secondo i criteri fissati dal Dm 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef. L’articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che “I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo”.
Il “periodo congruo” deve essere individuato dalla contrattazione di secondo livello.
 
Tanto premesso, l’Agenzia non rileva, nell’ipotesi prospettata nell’interpello, le condizioni previste dalla norma per l’applicazione dell’agevolazione. Non è, infatti, sufficiente definire l’obiettivo da raggiungere nel periodo di riferimento, è fondamentale che il risultato sia superiore a quello registrato nel periodo precedente l’inizio della fase di maturazione del premio.
Nell’interpello in esame manca il “metro” di confronto, elemento essenziale introdotto dalla norma di riferimento rispetto ai “simili” regimi di favore in vigore dal 2008 al 2014. Il premio, infatti, in questo caso, è connesso soltanto al raggiungimento di un dato stabile contenuto nel contratto, ovvero al raggiungimento di un valore Ebit e al miglioramento dei tempi di consegna.
 
La risoluzione precisa che, tuttavia, nel caso in cui l’Ebit 2017 risulti incrementale rispetto a quello registrato nel 2016, al premio potrà essere applicata l’imposta sostitutiva prevista dalla Stabilità 2016 e questo anche in relazione ai tempi di consegna, “nel presupposto”, come si legge nel documento di prassi “che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi”.
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