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Normativa e prassi

Rimborsi Iva e visto di conformità:
la polizza non deve coprire il credito

In caso di assicurazione con massimale di importo inferiore alla somma di cui si chiede la restituzione, il contribuente non è tenuto a prestare alcuna ulteriore garanzia

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 112/E del 6 dicembre 2016, chiarisce che la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell’eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso.

Ciò posto, in caso di istanza di rimborso, corredata da visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma richiesta, il contribuente non è tenuto a prestare ulteriore garanzia al fine di ottenere il credito richiesto.
 
Il documento di prassi sconfessa l’opposto orientamento, in base al quale, se l’importo chiesto a rimborso è di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che rilascia il visto di conformità, questo dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente all’importo chiesto a rimborso e conseguentemente, per poter ottenere la somma de quo (chiesta a rimborso), il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.
 
Occorre evidenziare che, in base a quanto previsto dall’attuale formulazione dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, i rimborsi dell’eccedenza di credito Iva possono essere eseguiti previa presentazione della garanzia (nelle forme di cui al comma 5 dello stesso articolo) ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Più nello specifico, dal comma 3 emerge l’eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia. Tale obbligo, tuttavia, permane, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30mila euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al successivo comma 4.
 
Come accennato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis, comma 4, del Dpr 633/1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del Dl 193/2016), i crediti superiori a 30mila euro possono essere rimborsati – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
 
L’articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 (inerente il visto di conformità) prevede che “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
A riguardo, l’Agenzia, con circolare 7/2015, ha chiarito che “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
 
La norma fa riferimento a un’ipotesi di responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, in quanto la polizza mira a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell’articolo 35 del Dlgs 241/1997 che rilasciano il visto di conformità ovvero l’asseverazione infedele.
Diversamente, la garanzia disposta dall’articolo 38-bis è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
 
L’Agenzia, nel documento di prassi in commento, sottolinea che nel medesimo articolo 22 non è dato rinvenire alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i dubbi in materia.
 
Ciò posto, nel caso in cui sia presentata un’istanza di rimborso corredata da visto di conformità inferiore all’ammontare chiesto a rimborso, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia, con la conseguenza che non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
 
Nella risoluzione si evidenzia come tale interpretazione sia in linea con la ratio ispiratrice della riforma dell’articolo 38-bis e, in particolare, con la soppressione dell’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuati dalla medesima norma.
Tale conclusione consente, inoltre, di non traslare l’onere del costo della garanzia in capo al professionista.
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