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Normativa e prassi

Registrazione atti privati: i codici
per i tributi ipotecari e catastali

Appositamente ridenominati, con l’occasione, anche alcuni “identificativi” collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle stesse imposte

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Istituiti, con la risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020, nuovi codici tributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.
Vanno ad aggiungersi, completando il quadro, a quelli relativi al Registro e al Bollo, già istituiti, in attuazione del decreto Mef dell’8 novembre 2011 che ha previsto l’utilizzo del modello F24 per versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020, con la risoluzione n. 9/2020.
 
Nello specifico, si tratta del:

  • 1555, “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria
  • 1556, “ATTI PRIVATI – Imposta catastale
  • 1557, “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.

Nel modello, trovano posto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e, per quanto riguarda l’“anno di riferimento”, in tale campo, va riportato l’anno di formazione dell’atto.
 
Con la stessa risoluzione, inoltre, sono stati appositamente ridenominati i codici tributo collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle stesse imposte. Anche questi già previsti con le risoluzioni nn. 16/2016 e 57/2018. Sono:

  • l’A140 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio
  • l’A141 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio
  • l’A149 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

 
La loro collocazione, nel modello F24, è sempre la sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In questo caso, però, oltre all’“anno di riferimento”, vanno indicati, negli omonimi campi, il “codice ufficio” e il “codice atto”, ricavabili nell’avviso ricevuto.
 
Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese di notifica, relative agli avvisi in argomento, esiste lo specifico codice tributo: il 9400spese di notifica per atti impositivi”.

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