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Normativa e prassi

Regime speciale per impatriati:
quando spetta ai “controesodati”?

Per lo sconto fiscale, occorrono specifici requisiti, quali, ad esempio, avere un figlio minorenne o a carico oppure aver acquistato un’abitazione in Italia

impatriati

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i controesodati, che siano iscritti all'Aire alla data del 31 dicembre 2019 e che beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l’opzione e accedere alla misura stabilita dal decreto “Crescita”, che prevede un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile. Questi i contenuti della risposta n. 594 del 16 settembre 2021.

A interpellare l’Agenzia è un cittadino italiano, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) dal 15 marzo 2013 al 1° marzo 2014, che spiega di avere fruito, dal 2014, degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, di cui alla legge n. 238/2010 e che, nel 2017, ha esercitato l'opzione per aderire al regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015).
Ebbene, il contribuente domanda se può accedere all'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50 legge n. 178/2020 per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta. L’interpellante, in proposito, ritiene di possedere i requisiti per accedere all’opzione descritta.
Inoltre, chiede chiarimenti in merito all'iscrizione obbligatoria all'Aire, alla fruizione dell'opzione da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, da parte dei "controesodati" di cui alla legge n. 238/2010, nonché sulla sussistenza di particolari cause di decadenza connesse alla mancata residenza in Italia successiva all'esercizio dell'opzione.

La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia premette che l'articolo 5, comma 1 Dl n. 34/2019 (decreto “Crescita”) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile. Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare n. 33/2020.
La circolare ha spiegato che il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente, l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente, la legge di bilancio 2021, all'art. 1, comma 50 ha inserito nell’articolo 5 del decreto “Crescita”, il comma 2-bis, per consentire l'applicazione dell’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro “che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147”.

Requisiti oggettivi dell’agevolazione
La richiamata norma, continua l’Agenzia, ha stabilito che possono fruire dell’agevolazione, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:
a) durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Aire ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea
b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020
c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati, alla data del 31 dicembre 2019.
L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, al verificarsi di determinate condizioni familiari.

I “controesodati”
L’Agenzia precisa, poi, che l'articolo 5, comma 2-bis decreto “Crescita” non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge n. 238/2010 ("controesodati").
Sotto questo profilo, infatti, la norma non contiene limitazioni per coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati.
In questo senso, i controesodati che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015 sono diventati, a tutti gli effetti, beneficiari del regime agevolativo.
Se, precisa l’Agenzia, l'esercizio dell'opzione risulta precluso dalla norma ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e agli sportivi professionisti, nessuna esclusione è stata, invece, prevista con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015 e che, alla data del 31 dicembre 2019, erano beneficiari del regime speciale.
Tanto premesso, l’Agenzia, su parere conforme del Mef - dipartimento delle Finanze, ritiene che l'opzione in argomento può essere esercitata anche dai controesodati rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 238/2010, e che poi, essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall'articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati, nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto “Crescita”, come nel caso in questione.

L’Agenzia rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 50 legge di bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell'opzione, escludendo, in ogni caso, dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che non sono stati iscritti all'Aire e i cittadini extra-comunitari, anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

Ebbene, i controesodati, iscritti all'Aire, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l'opzione prevista dall’articolo 1, comma 50 della legge n. 176/2020 e, quindi, accedere alla misura inserita nel decreto “Crescita”.
L'estensione temporale della fruizione del regime speciale, tuttavia, non può essere applicata ai controesodati che, pur avendo esercitato l'opzione, svolgono un'attività che comporta la produzione di reddito d'impresa nel territorio dello Stato.
In conclusione, risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione prevista dalla legge di bilancio 2021:
1) gli sportivi professionisti;
2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019
3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'Aire
4) i cittadini extra-comunitari.

Con riferimento al caso specifico, l’istante, sempre che soddisfi i requisiti della norma (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'esercizio dell'opzione) potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta, a decorrere dalla conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.
Resta fermo che l’interpellante deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio dell'opzione in argomento, del regime agevolato per gli ulteriori cinque periodi d'imposta.

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