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Normativa e prassi

Regime speciale degli impatriati:
l’Agenzia pubblica tre interpelli

L’Amministrazione è stata sollecitata da lavoratori che nel 2019 intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia e avvalersi dei benefici previsti dal Dlgs 147/2015

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Con tre risposte ad altrettante istanze di interpello, l’Agenzia delle entrate interviene sul regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015), ribadendo quando già precisato in precedenti documenti di prassi per quanto riguarda i requisiti di accesso al trattamento fiscale di favore.
 
Risposta 32/2019
Quesito
Il regime speciale per gli impatriati è applicabile a un lavoratore, laureatosi in Italia, residente all’estero e iscritto all’Aire (dal 16 giugno 2017) che, dopo aver frequentato un corso universitario in Francia (dal 5 gennaio al 21 dicembre 2017) si è successivamente trasferito nel Regno Unito (nel 2018) dove attualmente lavora (dal 16 aprile 2018) e vive, qualora nel 2019 decida di rientrare in Italia?
 
Risposta
Nel fornire il proprio parere l’Agenzia ricorda, innanzitutto, che il regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16, Dlgs 147/2015 e finalizzato ad attrarre nel nostro Paese lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, prevede il riconoscimento di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito (di lavoro dipendente e autonomo) prodotto in Italia nella misura del 50% a favore di coloro che trasferiscono la residenza in Italia.
 
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 e, in particolare, dal comma 2 (disposizione rilevante nel caso in esame) e dei chiarimenti interpretativi forniti in precedenza dall’Amministrazione con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2017, destinatari del regime di favore sono i cittadini dell’Ue (o di uno Stato extraeuropeo con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale) che presentano i seguenti requisiti:

  • sono laureati
  • negli ultimi ventiquattro mesi o più hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia
  • svolgono un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Peraltro, l’accesso al regime speciale presuppone che l’interessato non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. A tal proposito, l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia (cfr risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018).
L’agevolazione ha natura temporanea poiché è applicabile per un quinquennio: a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.
 
Alla luce di queste considerazioni, rispetto al caso concreto sottoposto alla sua attenzione l’Amministrazione sottolinea che, sebbene risulti soddisfatto il requisito della “non residenza in Italia”, qualora l’istante rientrasse nel nostro Paese nel 2019 non potrebbe ritenersi integrato il requisito relativo allo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi. La carenza di questo requisito, conclude l’Agenzia, preclude l’accesso al regime agevolato.
 
Risposta 34/2019
Quesito
Il regime speciale per gli impatriati è applicabile a un lavoratore nato in Belgio, laureatosi in ingegneria civile a Pisa nel 2000, che è stato residente all’estero dal 15 maggio 2011 al 19 luglio 2018 (periodo durante il quale ha svolto ininterrottamente attività di lavoro dipendente presso una società) e che successivamente ha trasferito la residenza in Italia (20 luglio 2018) ed è stato assunto (con contratto a tempo determinato per cinque anni con la qualifica di dirigente) da una società italiana (1° settembre 2018), impegnandosi a restare in Italia per almeno due anni?
 
L’interpello è stato presentato dalla società che ha assunto il lavoratore.
 
Risposta
In questo caso, sottolinea l’Agenzia, viene in rilievo la previsione del comma 1 dell’articolo 16, in base al quale al regime di favore possono accedere tutti i soggetti, cittadini e non dell’Unione europea, che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a partire dal 2016, e che:

  • non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a restare in Italia per almeno due anni
  • l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la stessa impresa ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia
  • lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Coloro che sono in possesso di questi requisiti possono beneficiare del regime agevolato a patto che
trasferiscano la residenza in Italia e si impegnino a restarvi per almeno due anni.
 
In base alla normativa appena descritta e agli elementi indicati dall’interpellante nell’istanza, l’Agenzia conclude che il dipendente della società istante può accedere al regime degli impatriati con effetto a partire dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia, ossia dal 2019 e per i quattro successivi.
 
Risposta 36/2019
Quesito
Si chiede se il regime degli impatriati è applicabile a un lavoratore che:

  • è cittadino italiano, residente nel Regno Unito
  • il 31 agosto 2012 si è iscritto un corso di laurea specialistica, conseguita il 4 febbraio 2014
  • durante il corso di studi ha stipulato con una società inglese un contratto di stage (dal 5 agosto 2013 al 7 febbraio 2014)
  • il 15 gennaio 2014 ha stipulato con la stessa società un contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • iscritto all’Aire dal 14 ottobre 2015 (risolto il 3 ottobre 2017)
  • il 16 ottobre 2017 ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo indeterminato con un’altra società
  • nel 2019 rientrerà in Italia, trasferendovi la residenza e impegnandosi a mantenerla negli anni successivi.

Il dubbio dell’istante riguarda la circostanza che, nel caso in esame, l’attività lavorativa svolta nel Regno Unito ha subito un’interruzione (dal 3 al 16 ottobre 2017) tra la risoluzione del primo contratto di lavoro dipendente e l’inizio del nuovo lavoro. Inoltre, l’istante è iscritto all’Aire solo dal 14 ottobre 2015. Pertanto, è necessario capire se i due requisiti della residenza all’estero e del lavoro continuativo fuori dall’Italia debbano coesistere per tutto l’arco temporale dei ventiquattro mesi.
 
Risposta
Nel caso concreto oggetto dell’istanza l’interpellante risulta iscritto all’Aire dal 14 ottobre 2015 e pertanto, in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 2, Tuir, deve ritenersi fiscalmente non residente in Italia dal 2016. Ne consegue che la condizione di un periodo minimo di residenza fiscale all’estero (richiesta dal comma 2 dell’articolo 16) risulta soddisfatta con il periodo d’imposta 2017.
Con riguardo al dubbio della mancata piena coincidenza temporale tra lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per ventiquattro mesi (o più) e l’iscrizione all’Aire per il periodo minimo di due periodi d’imposta, l’Agenzia precisa che i due requisiti devono essere presenti in capo al soggetto nel momento in cui rientra in Italia per svolgervi attività lavorativa acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese, non rilevando la contemporaneità della loro maturazione.
Rispetto alla durata dell’attività di studio svolta all’estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream (articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015), l’Agenzia osserva che il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua i titoli aventi la durata di almeno due anni accademici (cfr circolare n. 17/E del 23 maggio 2017).
Nel caso in esame, il periodo di studio universitario svolto all’estero ha avuto la durata di un solo anno accademico. Tuttavia, occorre determinare il possesso del titolo di laurea non espressamente dichiarato dall’interpellante, che però potrebbe presumersi considerato che lo svolgimento di un corso di studi universitari di laurea specialistica presso un’istituzione universitaria del Regno Unito presupponga in capo all’interpellante il possesso di un titolo di laurea già conseguito in Italia.
In definitiva:

  • solo al verificarsi di tutti i detti presupposti richiesti dal comma 2 dell’articolo 16, l’interpellante, in quanto cittadino italiano, può essere ammessa a fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati dal 2019, trasferendo da tale anno la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa risulti svolta in via prevalente in Italia
  • qualora, invece, l’istante non abbia acquisito un titolo di laurea nel territorio dello Stato prima di avere svolto attività lavorativa all’estero, per poter fruire del regime speciale per lavoratori impatriati al suo rientro in Italia, in alternativa, dovrà soddisfare contemporaneamente le condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 16.
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