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Normativa e prassi

Regime scambio partecipazioni: è la norma a presidiare l’accesso

Il “realizzo controllato” viene esteso ai gruppi societari perché a ben vedere non c’è alcun salto d’imposta

Con la circolare n. 33 del 17 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (articolo 177, comma 2, del Tuir). Tale articolo, secondo cui “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”, regola l’operazione attraverso cui la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.
Al ricorrere di specifici requisiti, quindi, le azioni o quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento delle partecipazioni.
 
Va ricordato che il“regime a realizzo controllato”, a differenza del modello degli scambi intracomunitari, non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente.
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione (in capo al soggetto conferente) sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (cioè, aumento di patrimonio netto effettuato per effetto del conferimento).
 
In altre parole, l’iscrizione della partecipazione da parte della società conferitaria a un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata.
Viceversa, nell’ipotesi in cui la conferitaria iscrivesse la partecipazione a un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente, il conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza.
Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cosiddetta “neutralità indotta”).
 
L’imponibilità, ovvero la sostanziale neutralità fiscale, in capo al conferente, delle operazioni di conferimento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir è, dunque, connessa al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
 
In via incidentale, si ricorda che la norma recata dall’articolo 177 riproduce in buona parte la disciplina contenuta nell’articolo 5 del Dlgs 358/1997 (abrogato dal Dlgs 344/2003), salvo le necessarie integrazioni dovute al coordinamento con i nuovi istituti della riforma fiscale del 2004 (in particolare, con la “participation exemption”) e l’estensione – a opera del Dlgs 247/2005 (“decreto correttivo Ires”) – della disciplina in esame ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, al fine di eliminare la divergenza precedentemente esistente – in relazione all’ambito soggettivo di riferimento - tra normativa domestica e comunitaria.
La disciplina nostrana (a differenza di quella comunitaria), tuttavia, non statuisce un regime di piena neutralità per gli scambi azionari attuati mediante conferimento (a differenza di quelli realizzati attraverso permuta, disciplinati dal comma 1 dello stesso articolo 177), bensì considera questi come atti realizzativi, prevedendo un particolare criterio di determinazione del “valore di realizzo” in capo al conferente.
 
La relazione illustrativa dell’articolo 5 del Dlgs 358/1997spiega così il diverso trattamento fiscale previsto per lo scambio attuato tramite conferimento: “Con il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote”. In dottrina è stato rilevato che ciò risponde anche a una precisa ragione logico-sistematica “Differentemente che nella permuta, nell’ipotesi di conferimento il legislatore era chiamato a coordinare l’entità della agevolazione attribuibile ai soci conferenti con i valori dell’apporto ricevuto dalla società o ente conferitario. Nella disciplina ordinaria, è noto che il soggetto conferitario ben può iscrivere in bilancio le partecipazioni ricevute in conferimento in base all’effettivo loro valore economico e tale valore acquisisce come tale riconoscimento anche ai fini fiscali, senza che ciò comporti alcuna tassazione. Sicché, il legislatore si è trovato di fronte ad una scelta: o modificare questo regime attinente al soggetto conferitario, con disciplina similare ad esempio, a quella che il precedente art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 358 (ora art. 176 del TUIR) prevede per i conferimenti di aziende fra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali, oppure mantenere ferma questa disciplina e coordinare con essa l’agevolazione spettante ai soggetti conferenti, onde evitare salti o duplicazioni di imposta sui valori tassati presso i soggetti conferenti rispetto a quelli riconosciuti fiscalmente presso il soggetto conferitario. Ed è a questo principio che si è, chiaramente, ispirata la disciplina in commento[1].
 
Ciò premesso, nella circolare si rileva che la norma comunitaria recepita (direttiva Ce 90/434, modificata dalla direttiva 2005/19) si disinteressa degli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria, con la conseguenza che - al ricorrere dei requisiti previsti - la disciplina recata dal comma 2, dell’articolo 177 del Tuir appare applicabile tanto alle operazioni di scambio che attuano un’aggregazione di imprese indipendenti quanto alle operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance.
Infatti, giova osservare come con l’operazione di scambio di partecipazioni in questione – al pari delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale[2] - non si realizza alcun salto d’imposta e viene sempre rispettato il principio generale di simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti [3], dall’altro, anche nell’ipotesi in cui la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i soggetti conferenti.  
In tale ultima ipotesi, infatti, i soggetti conferenti, a fronte delle partecipazioni detenute nella società scambiata, trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni della società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale delle prime.
 
In conclusione, la circolare evidenzia – a maggior precisazione di quanto espresso con le risoluzioni nn. 57/2007 e 446/2008 – che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo”, rilevante tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”, con la conseguenza che il regime disciplinato dal comma 2 dell’articolo 177 è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del Tuir rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge.


[1] Cfr Leo-Monacchi-Schiavo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano.
[2] Sul punto basti osservare l’assimilazione - effettuata dalla direttiva comunitaria - dell’operazione di scambio di partecipazioni alle operazioni di fusione e scissione. In particolare, l’articolo 8 stabilisce che “L’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per sé stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze di questo socio”.
[3] Evitando, pertanto, che la società conferitaria acquisisca maggiori valori fiscalmente riconosciuti senza che ciò si accompagni ad una tassazione in capo ai soggetti conferenti.

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