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Normativa e prassi

Regime forfetario accessibile
se il reddito è in primis italiano

Le modifiche che hanno interessato nel tempo il regime non hanno avuto effetti sull’estensione della sua applicazione ai non residenti che ricevono la maggior parte dei loro compensi per l’attività svolta nel territorio

valigia con bandiera italiana

La contribuente che usufruiva del regime dei minimi in Italia e sposta la sua residenza un altro Paese Ue continuando a produrre almeno il 75% del suo reddito complessivo nel nostro Paese può applicare il regime forfetario non rilevando, in tal caso, la causa ostativa connessa alla residenza.
 
La vicenda oggetto dalla risposta n. 519 del 28 luglio 2021 riguarda una professionista che svolge la propria attività ricevendo incarichi soprattutto in Italia. Fino a parte del 2020 risiedeva in Italia e applicava, sotto il profilo fiscale, il regime dei nuovi minimi (articolo 1, commi 96 eseguenti della legge n. 244/2007). Il regime è stato abrogato a partire dal 2016, ma chi ne usufruiva può continuare a beneficiarne fino all’età di 35 anni.
Nel corso del 2020 l’istante si è trasferita in un altro Stato Ue, e tenuto conto che la maggior parte dei propri compensi continuerà a essere made in Italy, chiede quale sia il corretto comportamento da adottare alla luce della nuova situazione.
 
La contribuente propone due strade.
La prima comporta la chiusura dell’attuale partita Iva, conseguente rinuncia al regime dei minimi e identificazione diretta con apertura di una nuova partita Iva. In tal caso la contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario accessibile, come chiarito dalla circolare n. 9/2019, ai cittadini che residenti in uno degli Stati dell’Unione europea, producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
L’altra strada percorribile, secondo la professionista, consiste nella nomina di un rappresentante fiscale, mantenimento dell'attuale partita Iva e applicazione del regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.
 
L’Agenzia delle entrate ripercorre, come di consueto, gli ambiti applicativi e normativi del regime oggetto dell’interpello. In questo caso, quindi, l’approfondimento riguarda il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), introdotto, a determinate condizioni, a favore degli esercenti attività di impresa, arti o professione. Il trattamento agevolativo ha esteso il suo raggio applicativo a opera dalla legge di bilancio 2019 (circolare n. 9/2019, vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”), ulteriori modifiche sono arrivate con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019).
 
Ai fini dell’interpello interessa, tuttavia, il paletto che chiude la porta dell’agevolazione ai non residenti, ma lascia una finestra aperta a chi ha la residenza in uno Stato Ue o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni, a patto che il contribuente produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (lettera b), comma 57 dell'articolo 1, legge n. 190/20149).
La causa ostativa su riportata non ha subito modifiche e resta, quindi, confermata la precisazione fornita con la circolare n. 10/2016 che consente “anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un'attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio”.
 
L’istante, riassume l’Agenzia, ha trasferito la propria residenza in un altro Paese dell’Unione ma continua a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia. Prima di lasciare il nostro Paese usufruiva del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in vigore fino al 2014. Chi lo applicava prima della sua cessazione, poteva continuare a beneficiarne fino al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.
 
In definitiva, alla luce de notizie fornite nell’interpello, se l’istante è residente in un Paese dell’Unione e produce in Italia almeno il 75% dei suoi redditi potrà, dal 2021, applicare il regime forfetario in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma nonostante abbia lasciato lo Stato.

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