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Normativa e prassi

Recupero taglio cuneo fiscale:
i codici per distinguerlo in F24

Due serie distinte, una per il modello di pagamento unificato ordinario, l’altra per quello utilizzato dagli enti pubblici, per differenziare le tipologie di ritenute versate

cuneo

Istituiti, con la risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, i codici tributo che consentono ai sostituti d’imposta i versamenti, tramite F24 e F24 Ep, delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dopo il conguaglio di fine anno.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, secondo periodo del Dpr n. 600/1973 prevede che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può autorizzare il sostituto a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.
In relazione ai redditi di pensione non superiori a 18mila euro, l’articolo 38, comma 7, Dl n. 78/2010 prevede invece che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Infine, l’articolo 2, comma 3, del Dl n. 3/2020 stabilisce che il sostituto provvede al recupero dell’indebita ulteriore detrazione fiscale, in otto rate  se l’importo supera i 60 euro, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Pertanto, per tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, in ossequio alle predette disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, sono istituiti i neonati codici tributo.

Per l’ordinario F24 sono:

  • “1066” per le Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno
  • “4934” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa
  • “4935” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

Tali codici, nel modello, vanno sistemati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif. e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per l’F24 Ep “enti pubblici”, invece:

  • “103E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno
  • “193E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa
  • “194E” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

Questi, nel modello, trovano posto nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”. Gli altri campi da riempire sono:

  • sezione”, con il valore “F” (Erario)
  • riferimento Ache richiede l’indicazione del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM
  • riferimento B”, con l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.
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