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Normativa e prassi

Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche

La chiusura delle controversie è circoscritta ai casi in cui la gestione del contenzioso risulti ancora attribuita all'Agenzia delle Entrate

A commento del nuovo testo dell'articolo 16 della legge finanziaria 2003 (come modificato in sede di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282), nel paragrafo 11.1.4 della circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E, è stato affermato che la disciplina sulla chiusura delle liti fiscali pendenti è applicabile anche alle controversie in materia di tasse automobilistiche.
In proposito è stato, comunque, precisato che la definibilità delle suddette controversie, secondo le disposizioni dell'articolo 16, è circoscritta ai casi in cui la gestione del contenzioso risulti ancora attribuita all'Agenzia delle Entrate.

La limitazione dipende dall'ovvia circostanza che la definizione disciplinata dall'articolo 16 ha per oggetto esclusivamente le controversie riguardanti rapporti tributari di competenza di uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato, a prescindere dal fatto che la lite attenga a tributi erariali o meno. Più specificamente, basta osservare che, ai sensi del comma 3, lettera a), del nuovo articolo 16, per lite pendente si intende "quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato".
Di conseguenza, restano escluse dal campo di applicazione della normativa sulla chiusura delle liti le controversie in cui è parte un ente diverso dall'amministrazione finanziaria dello Stato, quali ad esempio le Regioni, le Province e i Comuni. In sostanza, per simili controversie valgono le sole disposizioni stabilite dall'articolo 13 della legge finanziaria 2003, recante "Definizione dei tributi locali".

L'affermazione diretta a includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 anche le controversie pendenti sulle tasse automobilistiche era peraltro già contenuta nel paragrafo 10.1 della circolare 15 gennaio 2003, n. 3/E, concernente chiarimenti in ordine al previgente testo dell'articolo 16.
Allo stato attuale, va, tuttavia, rilevato che la questione relativa alla definibilità delle liti pendenti in materia di tasse automobilistiche riveste una portata maggiormente significativa, alla luce della speciale forma di sanatoria stabilita dall'articolo 5-quinquies, introdotto anch'esso in sede di conversione del menzionato decreto-legge n. 282 del 2002.

La definizione prevista dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002
Detto articolo 5-quinquies prevede la definizione agevolata delle violazioni inerenti alla tassa automobilistica erariale, distinguendo, ai commi 1 e 2, le seguenti ipotesi:
- le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite tramite il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento e senza corresponsione di interessi e sanzioni
- le qualora sia stata notificata cartella di pagamento, le violazioni relative alla tassa automobilistica erariale possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 282 del 2002, con esclusione del rimborso delle somme pagate entro la medesima data.
Tenuto conto che la definizione agevolata contemplata dall'articolo 5-quinquies riguarda espressamente la sola tassa automobilistica erariale, rimangono escluse dalla sanatoria le violazioni commesse in relazione alle tasse automobilistiche diverse da quella erariale.

La normativa sulle tasse automobilistiche
Come chiarito al paragrafo 14 della circolare n. 12/E del 2003, dal complesso delle norme che disciplinano le tasse automobilistiche, contenute in numerosi provvedimenti legislativi, si deduce che, fino al 31 dicembre 1992, la tassa automobilistica era erariale. Essa, cioè, confluiva nelle entrate attribuite allo Stato, anche se la relativa addizionale competeva alle regioni a statuto ordinario.
Dal 1° gennaio 1993, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la tassa automobilistica è stata interamente attribuita alle regioni a statuto ordinario, fermo restando che le attività di accertamento, di riscossione e il contenzioso amministrativo sono stati demandati a tali regioni soltanto dal 1° gennaio 1999 (articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Di conseguenza, a decorrere dal 1999, sono rimaste nella competenza erariale le sole tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale.
Al riferito quadro di disposizioni normative vanno inoltre aggiunte la legge della Provincia di Trento n. 10 dell'11 settembre 1998 e la legge della Provincia di Bolzano n. 9 dell'11 agosto 1998, con le quali tali enti hanno rispettivamente istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa automobilistica provinciale, in sostituzione di quella erariale.

Il rapporto tra l'articolo 16 della legge finanziaria 2003 e l'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002
Il contenuto dell'articolo 5 quinquies del decreto legge n. 282 del 2002 dimostra che non si profilano significative interferenze tra la sanatoria ivi prevista e la disciplina sulla chiusura delle liti fiscali pendenti. Al contrario, in via generale, l'applicabilità di una delle due forme di definizione esclude automaticamente l'altra.
E' possibile riscontrare il predetto effetto nel caso, ad esempio, di una lite pendente alla data del 1° gennaio 2003 in materia di tassa automobilistica erariale, per la quale risulta applicabile la sola definizione stabilita dall'articolo 16. Ovviamente, in assenza di procedimento giurisdizionale pendente, le eventuali violazioni possono essere definite soltanto entro i limiti e con le modalità sanciti dall'articolo 5-quinquies.
La soluzione diretta a escludere, nella prima ipotesi descritta, il ricorso alla procedura contemplata dall'articolo 5-quinquies deriva dall'obiettiva circostanza che tale norma si limita ad affermare la definibilità delle violazioni commesse, senza effettuare alcun riferimento ai casi in cui vi sia un procedimento giurisdizionale in corso.

Dal punto di vista sistematico, l'interpretazione viene avvalorata, in special modo, dalla formulazione dell'articolo 17, comma 1, della legge finanziaria 2003. Detta norma, infatti, nel disciplinare le modalità di definizione agevolata delle violazioni relative al canone di abbonamento al servizio pubblico televisivo, consente espressamente di accedere alla sanatoria "anche nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento giurisdizionale in corso".
Peraltro, proprio in virtù del disposto dell'articolo 17, comma 1, al paragrafo 11.1.6 della circolare n. 12/E del 2003 è stato precisato che le controversie pendenti in materia di canoni di abbonamento alla radio e alla televisione e di relative tasse sulle concessioni governative non sono definibili ai sensi dell'articolo 16.

Le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche regionali
Le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2003 in materia di tasse automobilistiche regionali sono definibili ai sensi dell'articolo 16, sempre che, come rilevato in premessa, la competenza sulla gestione del contenzioso sia ancora attribuita all'Agenzia delle Entrate.
Qualora si tratti, invece, di procedimento giurisdizionale in cui è parte la Regione, in quanto la lite è stata instaurata, ad esempio, avverso un provvedimento di imposizione emesso da tale ente ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, risulta applicabile l'articolo 13 della legge finanziaria 2003 e, quindi, il ricorso alla definizione prevista dall'articolo 16 rimane precluso.

Le liti pendenti avverso decisioni amministrative
A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stato sostituito da un nuovo testo, che ha attribuito alla giurisdizione delle commissioni tributarie "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali...".
Pertanto, dal 1° gennaio 2002, le tasse automobilistiche, unitamente ad altri tributi che prima rientravano nella generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di imposte e tasse non specificamente attribuite al giudice tributario, sono state incluse nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Viceversa, fino al 31 dicembre 2001, gli atti concernenti le tasse automobilistiche potevano essere impugnati mediante ricorso amministrativo (all'ufficio delle Entrate, se istituito, o alla direzione regionale territorialmente competente) o, in alternativa, mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, entro sessanta giorni dalla notifica.

Un caso particolare è, dunque, rappresentato dalle liti pendenti avverso decisioni emesse su ricorso gerarchico, che, a un primo sommario esame, potrebbero sembrare non riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 16 della legge finanziaria 2003. Alla lettera a) del comma 3 di detto articolo è, infatti, stabilito che si intende "per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione"; nessun riferimento viene espressamente riportato circa le liti aventi a oggetto decisioni amministrative.

Al riguardo, va, tuttavia, precisato che varie considerazioni, che trovano indiretto riscontro anche nella recente giurisprudenza, depongono a favore della definibilità delle controversie in parola. Sotto tale aspetto, dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione - sezioni unite civili - 22 ottobre 2002, n. 14896, emergono sufficienti indizi volti a ritenere che siano definibili anche le liti instaurate ai fini dell'annullamento di decisioni amministrative. In particolare, la Suprema corte ha evidenziato che i giudizi avverso le menzionate decisioni sono intesi "a perseguire la rimozione di provvedimenti amministrativi intervenuti medio tempore e suscettibili, se non autonomamente contestati ed invalidati, di pregiudicare, in un senso o in un altro, l'esito del contenzioso".
Richiamando gli estremi di detta sentenza, al paragrafo 11.3.10 della circolare n. 12/E del 2003 è stato, pertanto, precisato che sono definibili anche le liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, conseguenti all'impugnazione della decisione amministrativa su ricorso gerarchico proposto avverso tributi o sanzioni per i quali, prima della modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, era possibile usufruire della tutela innanzi all'Autorità amministrativa competente.

Altre argomentazioni a sostegno della tesi esposta possono, infine, essere desunte anche dalla circolare 21 marzo 2002, n. 25/E, recante chiarimenti in merito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001. In tale documento di prassi, sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota protocollo n. 022714 del 4 marzo 2002, è stato infatti precisato che "la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, proveniente dall'autorità superiore, sostituisce ed assorbe il provvedimento impugnato".
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