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Normativa e prassi

La proprietà del bene è d'obbligo per il rimborso Iva "ammortizzabile"

Indispensabile al recupero del'imposta eccedente la sua iscrivibilità nello stato patrimoniale del richiedente, irrilevante chi lo costruisce e gestisce

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L'associazione di imprese che, su appalto del Comune, costruisce e gestisce un complesso sportivo che rimarrà di proprietà dell'ente locale, non può richiedere il rimborso dell'eccedenza Iva relativa alle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera. Il bene, infatti, non è ammortizzabile dal gestore dell'impianto, ma fa parte del patrimonio del Municipio.
Così risponde l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 372/E del 6 ottobre, al quesito posto da una società alla quale è stata affidata la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica di un centro ricreativo e culturale su un'area comunale.

La ditta istante, che è una società sportiva dilettantistica, membro dell'associazione temporanea costituitasi in occasione della gara di appalto, sostiene di avere diritto al rimborso del credito Iva maturato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 30 del Dpr 633/1972, in quanto la norma, prevista per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, è estendibile all'acquisizione di opere in esecuzione di contratti in appalto. Ciò si deduce, secondo la tesi dell'interpello, dalla circolare 2/1990 del ministero delle Finanze e dalla risoluzione 392/2007.

Il parere dell'Agenzia è di segno opposto. Il documento di prassi, per formulare la risposta, analizza i termini della concessione e, in particolare, rileva che il centro sportivo, una volta realizzato e collaudato, sarà di proprietà dell'ente concedente, con tanto di attrezzature e di ogni altro bene mobile, mentre all'associazione è concesso l'utilizzo dell'area interessata fino al termine della convenzione.

In sostanza, risultando l'intero complesso, sia a inizio che a fine lavori, di proprietà del Comune, esso non può essere annoverato, ai fini delle imposte dirette, tra i beni ammortizzabili dall'associazione.

Per l'Agenzia, di conseguenza, l'istante non è legittimato a chiedere il rimborso Iva ai sensi dell'articolo 30, applicabile soltanto per l'acquisto e l'importazione di beni ammortizzabili. Né il caso, precisa la risoluzione, è riconducibile all'ipotesi già esaminata dall'Amministrazione finanziaria e riportata nell'interpello quale precedente a favore della propria tesi. In quella circostanza, infatti, era un appaltante che richiedeva il diritto al rimborso per l'Iva pagata all'appaltatore per la realizzazione di beni ammortizzabili.
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