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Normativa e prassi

Prodotti di oreficeria usati.
Il trattamento Iva sulle cessioni

Dal meccanismo del reverse charge se il metallo prezioso è destinato al processo di affinazione e trasformazione industriale, al regime del margine in caso di rivendita del bene

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La destinazione al processo di trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile, riguarda non solo i “rottami” in senso stretto ma qualsiasi bene d’oro usato, purché il reinserimento nella lavorazione sia evidente e inequivocabile e non dipenda da una scelta dell’industria. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 92/E del 12 dicembre.
Il documento di prassi affronta la questione del trattamento Iva delle cessioni di oggetti di oreficeria usati (d’oro e d’argento) effettuate da operatori commerciali a operatori industriali i quali, anziché utilizzare i beni acquisiti secondo la loro originale utilità, ne opereranno una trasformazione radicale attraverso processo di fusione o altro.
 
Il quesito
Nonostante i chiarimenti già resi (cfr risoluzione n. 375/E del 2002) gli operatori del settore hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate di precisare quali siano gli adempimenti fiscali da adottare, ai fini Iva, in caso di cessione di prodotti di oreficeria usata a un soggetto passivo che intenda impiegarli in processi di lavorazione e trasformazione.
Il quesito fa riferimento, in particolare, agli acquisti di monili d’oro e d’argento effettuati presso i cosiddetti compro oro/argento da aziende che li destineranno esclusivamente alla lavorazione industriale, ovvero da aziende che li destineranno in parte alla lavorazione industriale e in parte alla rivendita.
 
La risposta
L'Agenzia osserva preliminarmente che l’articolo 1 della legge n. 7/2000, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, nel disciplinare il mercato dell’oro, ha operato una distinzione tra oro da "investimento" (lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche) e oro "diverso da quello da investimento" o "industriale" (materiali d'oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, destinati in ogni caso alla lavorazione industriale).
 
La disciplina Iva applicabile alle cessioni di oro è estremamente complessa e prevede che:
 
  • alle cessioni di oro da “investimento” è riservato, ai sensi dell’articolo 10, n. 11), del Dpr 633/1972, il trattamento di esenzione dall’imposta, con possibilità di opzione per l’imponibilità (con applicazione dell’imposta secondo il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972) da parte di coloro che “producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”
  • alle cessioni di oro “diverso da quello da investimento” ovvero di oro “industriale” a favore di soggetti passivi è riservato il trattamento di imponibilità, con applicazione del reverse charge: il cessionario, soggetto passivo, diventa obbligato all'integrazione del documento ricevuto dal cedente, effettua la doppia annotazione nei registri Iva e evita, in via generale, la formazione di crediti d'imposta (circolare n. 247 del 29 dicembre, punto 2.4)
  • alle cessioni dei prodotti d’oro finiti, quindi destinati al consumo, è riservato il trattamento di imponibilità con l’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.
In passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 375/E del 2002, ha precisato che i prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come “oro industriale” nell’accezione delineata dalla legge 7/2000, possono essere assimilati, ai fini Iva, a quest’ultimo prodotto, in considerazione dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario. In tal caso, la cessione di rottami d'oro, riguardando beni non più idonei a essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, bensì impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di “materiale d'oro” o “semilavorato” e l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall'articolo 17, comma 5, del Dpr 633/1972.
 
Nella risoluzione in esame, tuttavia, viene ulteriormente precisato che un bene risulta destinato ‘per vocazione’ a un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente a essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta - pur essendo un monile sano e non definibile in senso stretto come ‘rottame’ - sia ceduto a un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale.
In altre parole, la destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile alle relative cessioni, riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova (sia esso integro ovvero rotto o difettoso, riparabile o meno), in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell'oro industriale.
Il documento di prassi mette, tuttavia, in evidenza che il reinserimento di tali beni nel processo di lavorazione industriale deve risultare in modo univoco e non dipendere dalla scelta dell’industria di affinazione. E’ quindi necessario che il cessionario svolga effettivamente sui beni d’oro usato ceduti attività di fusione e trasformazione industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l’unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento Iva, l'acquisto dei suddetti beni di oro usato a un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al meccanismo dell’inversione contabile.
 
In sostanza, l’Agenzia precisa che i beni d’oro usati possono essere ritenuti per vocazione destinati a un processo di trasformazione industriale, ogniqualvolta il cessionario è un azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi, ovvero ogniqualvolta il cessionario è un’azienda di fabbricazione, titolare di marchio di identificazione ai sensi del Dlgs 251/1999, che effettua l’attività di affinazione industriale del metallo prezioso al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio di identificazione.
Diversamente, l’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati esclude che l’oro possa essere ritenuto per vocazione sempre destinato a un processo di trasformazione industriale. Non si applicheranno quindi in tal caso le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma quinto, del Dpr  633/1972.
Nell’ipotesi in cui gli oggetti d'oro usati siano acquistati allo scopo di rivenderli e, quindi gli stessi siano destinati al loro originario utilizzo senza che subiscano alcuna trasformazione, si deve applicare il regime del "margine", di cui all'articolo 36 del Dl 41/1995  convertito dalla legge 85/1995, qualora il soggetto "compro oro" abbia acquistato da un privato consumatore o da altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale, ovvero il regime Iva ordinario nel caso di acquisto da operatori commerciali che a loro volta non abbiano adottato il regime del margine.
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