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Normativa e prassi

Prima fase cooperative compliance:
lo stop arriva il 31 dicembre 2019

L'istituto intende promuovere la comunicazione e la cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, allo scopo di prevenire e risolvere le controversie in ambito fiscale

immagine di mani che allargano elastici
Fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo (o cooperative compliance), istituito con il decreto legislativo 128/2015 ("Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente").
A stabilire la deadline, il decreto 30 dicembre 2016 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017.

Cooperative compliance: di cosa si tratta
Gli articoli da 3 a 7 del Dlgs 128/2015 hanno introdotto e disciplinato un nuovo schema di relazioni tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, denominato regime dell'adempimento collaborativo.
L'istituto, che rientra nell'ambito delle azioni poste in opera per realizzare un regime fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, punta a favorire la cooperazione e la comunicazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, anche nell'ottica di prevenire e risolvere le controversie in materia fiscale.

L'accesso al regime è su base volontaria ed è subordinato al possesso di determinati requisiti: si tratta, cioè, di contribuenti dotati di un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, le cui caratteristiche sono specificate dallo stesso decreto legislativo. Aderirvi implica l'assunzione di precisi doveri da parte tanto dell'Agenzia delle Entrate quanto del contribuente.
Tra gli adempimenti per l'amministrazione finanziaria - da adottare sia in sede di ammissione al regime sia successivamente - ricordiamo, ad esempio, la valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato dal contribuente; la semplificazione degli adempimenti tributari sulla base degli elementi informativi forniti dai contribuenti; l'esame preventivo delle varie situazioni che possono generare rischi fiscali significativi, rispondendo in tempi brevi alle richieste dei contribuenti.

Per il contribuente, invece, sono previsti: l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; l'osservanza di un comportamento collaborativo e trasparente con l'ufficio, comunicando rapidamente e in modo esauriente i rischi di natura fiscale e, in particolare, le operazioni che potrebbero rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; la risposta in tempi brevi alle richieste avanzate dall'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 7 del Dlgs 128/2015 prevede che, in fase di prima applicazione, l'accesso al regime è riservato ai contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e a quelli che hanno presentato istanza di adesione al Progetto pilota, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. Successivamente, possono essere ammessi - sulla base di criteri stabiliti con Dm - ulteriori contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
 
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