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Normativa e prassi

Previdenza complementare, un ordine alla disciplina

Illustrate organicamente le modifiche alla regole tributarie applicabili alle forme pensionistiche integrative

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Un compendio della fiscalità della previdenza complementare. E’ questo il contenuto della circolare n. 70/E del 18 dicembre, con la quale l’agenzia delle Entrate ha illustrato il “lato tributario” di un intervento normativo, il Dlgs 252/2005, che ha completamente riscritto il testo di riferimento, vale a dire il decreto legislativo 124/1993. Nel documento sono innanzitutto indicati i soggetti destinatari della norma: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivati da responsabilità familiari e, infine, i soggetti fiscalmente a carico di altri.

In merito a uno dei punti più innovativi del provvedimento, riguardante il finanziamento delle forme di previdenza complementare, la circolare chiarisce che lo stesso può essere attuato dai lavoratori dipendenti, anche attraverso il conferimento del Tfr maturando. A tal proposito, per l’agenzia delle Entrate, nonostante la normativa introdotta dal Dlgs 252/2005 non contenga previsioni espresse al riguardo, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte è confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il Tfr maturato prima del 1° gennaio 2007. Dal punto di vista fiscale, il trasferimento del trattamento di fine rapporto sia maturando che maturato non assume rilevanza, poiché non costituisce anticipazione.

Il contributo, che può essere fissato dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali, o determinato liberamente dalle parti, è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir per un importo non superiore a 5.164,57 euro. È stato, pertanto, eliminato l’ulteriore limite del 12%, commisurato al reddito complessivo, previsto nella precedente normativa.

Dal momento che i contributi versati al fondo di previdenza complementare che non sono stati dedotti non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione, il contribuente deve comunicare al medesimo fondo l’importo delle somme non dedotte. Se fino al 2006 la comunicazione doveva essere effettuata entro il 30 settembre dell’anno successivo, la circolare chiarisce che il termine è ora individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura antecedentemente a tale data, entro il giorno di maturazione. In tal caso, occorre indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i contributi versati nell’interesse delle persone a carico, la deduzione spetta al soggetto di cui le stesse sono a carico, per l’ammontare da queste ultime eventualmente non dedotto.
La Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova disposizione nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, che estende la deducibilità, ai fini Irpef, anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione, equiparando, fiscalmente, i contributi versati ai fondi pensione esteri sopra menzionati, a quelli italiani.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è previsto un limite di deducibilità superiore (7.746,86 euro), durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi di previdenza complementare.

Per quanto riguarda la disciplina dei fondi pensione, la circolare 70/E precisa che sono state eliminate le disposizioni, introdotte dall’articolo 12 del Dl 269/2003, che disciplinavano l’investimento dei fondi pensione in quote di Oicvm italiani o esteri armonizzati, specializzati in azioni di società a piccola o media capitalizzazione quotate nei mercati regolamentati dell’Unione europea, per i quali era previsto un regime fiscale agevolato (Oicvm specializzati in “Spmc”).

Per quanto riguarda il momento di accesso alla prestazione, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il diritto si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, a meno che l’aderente non richieda di anticipare l’erogazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
A tal proposito, una ulteriore novità di rilievo rispetto alla normativa previgente riguarda la contribuzione volontaria, in quanto coloro che possono vantare almeno un anno di contribuzione, ancorché abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento, possono rinviare l’accesso alla prestazione continuando a contribuire alla forma pensionistica complementare. In questi casi, il momento della fruizione della prestazione non è previsto dalla norma, ma sarà definito autonomamente dall’iscritto.

Il regime fiscale delle prestazioni, che in precedenza si differenziava in funzione della tipologia di prestazione erogata (capitale o rendita), è ora unico: è operata, su entrambe le tipologie di prestazione erogata, un’unica ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.
Per anno, puntualizza la circolare, deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se l’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni precedenti a tale data sono computati fino a un massimo di 15.

Le ipotesi nelle quali l’iscritto può richiedere un’anticipazione sono arricchite rispetto alla normativa previgente. La misura e l’aliquota applicabile a tale somma si differenzia a seconda della causa per la quale si chiede l’anticipazione stessa.
Tale anticipazione può essere reintegrata in qualsiasi momento dall’aderente, con la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Con riferimento ai riscatti, oltre a quelle specificamente elencate, il decreto legislativo 252/2005 fa riferimento a “cause diverse”. A tal proposito, la circolare chiarisce che questa circostanza lascia intendere che gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione possono ampliare la previsione dei possibili presupposti che permettono l’esercizio del riscatto.

Le nuove disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi, nonché il regime di tassazione delle prestazioni, si rendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005 (1° gennaio 2007) e ai soggetti che risultino iscritti, sempre al 1° gennaio 2007, alle forme pensionistiche individuali, attuate tramite contratti di assicurazione di carattere previdenziale (Pip), di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, anche se tali forme pensionistiche non hanno adempiuto alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del regolamento previsto all’articolo 13, comma 3.

Con riferimento al regime transitorio, la circolare chiarisce compiutamente il caso in cui la prestazione definitiva sia erogata in forma di capitale ai “nuovi iscritti” (cioè, quelli che hanno aderito ai fondi pensione successivamente al 28 aprile 1993) o ai “vecchi iscritti” (ossia coloro che alla medesima data risultavano già iscritti a una forma pensionistica complementare istituita prima dell’entrata in vigore della legge 421/1992).
Per questi ultimi, inoltre, il documento illustra il trattamento fiscale previsto per i vecchi iscritti che, in relazione al montante accumulato a decorrere dal 2007, hanno la facoltà di optare per l’applicazione del nuovo regime previsto dall’articolo 11 del Dlgs 252/2005.

Per quanto riguarda il regime fiscale della prestazione definitiva in forma di rendita, analogamente a quella erogata in capitale, occorre dividere l’intero ammontare della prestazione maturata in tre importi, ossia quello maturato fino al 31/12/2000 (assoggettato a tassazione ordinaria nella misura dell’87,50%), dall’1/1/2001 al 31/12/2006 (assoggettato a tassazione ordinaria), e dall’1/1/2007 (assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 15%).
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