Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Più semplice per gli eredi riscuotere i crediti del defunto

Scompare per i debitori il divieto di pagare senza la prova che le somme siano state inserite nella dichiarazione di successione

locandina l'ereditiera
Gli eredi di ex dipendenti, deceduti successivamente al 25 ottobre 2001, per ottenere il pagamento delle competenze di pensione maturate e non riscosse dal de cuius, non sono obbligati a produrre la prova della presentazione della dichiarazione di successione. L'Agenzia delle Entrate ha così risolto una delle problematiche originate dal susseguirsi delle norme che hanno modificato il regime tributario delle successioni (risoluzione n. 70/E del 25 marzo 2003).

L'evoluzione dell'imposta di successione e donazione consegue a:
- Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), entrato in vigore il 1° gennaio 1991. Si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. A quelle di data anteriore si applica il Dpr 26 ottobre 1972, n. 637
- legge 21.11.2000, n. 342, art. 69. Ha attuato la riforma dell'imposta, con interventi modificativi delle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, il citato Dlgs n. 346/1990. Tali disposizioni si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001
- legge 18.10.2001, n. 383. Ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della legge, cioè dopo il 25 ottobre 2001.

All'Agenzia, è stato chiesto se, a seguito della riforma in materia di successioni introdotta dalla legge n. 383 del 2001, il debitore, per eseguire il pagamento, sia obbligato ad acquisire la prova (come prescritto dall'articolo 48, terzo comma, del Dlgs n. 346/1990) della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti e dei beni, ovvero, in assenza di beni immobili nell'asse ereditario, che non sussiste l'obbligo di presentare la stessa.

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, all'articolo 13, comma 1, sebbene abbia soppresso l'imposta sulle successione e donazioni, non ha abrogato il relativo testo unico, le cui disposizioni, se compatibili con il nuovo regime, si intendono tuttora applicabili.
A seguito della riforma, la dichiarazione di successione deve, infatti, essere presentata solo per gli immobili e i diritti immobiliari compresi nell'asse ereditario Non vi è, pertanto, obbligo di dichiarazione per i crediti di cui era titolare il de cuius.

L'interpretazione sistematica della normativa in materia di successione, ha condotto l'Agenzia delle Entrate ad affermare che è venuto meno il divieto, a carico dei debitori del defunto, di pagare agli eredi o legatari i crediti compresi nell'asse ereditario, senza la prova che gli stessi siano stati indicati nella dichiarazione di successione.
Questa soluzione è in linea con l'obiettivo, costantemente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente ed eliminare inutili oneri, dai quali, peraltro, non conseguirebbe alcun vantaggio per l'amministrazione finanziaria.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/piu-semplice-eredi-riscuotere-crediti-del-defunto