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Normativa e prassi

Percentuali di compensazione Iva,
variazione al rialzo per il legno

Con effetto dal 1° gennaio 2020, più leggera l‘Iva per i produttori di legname che rientrano nel regime speciale riservato agli imprenditori agricoli

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Incrementate alcune percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale disposto con l’articolo 34 del Dpr n. 633/72 per la cessione dei prodotti agricoli. In particolare il decreto del 5 febbraio 2021, emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, pubblicato ieri, 23 febbraio 2021, in Gazzetta con la serie generale n. 45/2021, innalza al 6,4% la quota di detrazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.
Il regime speciale indicato dall’articolo 34 del decreto Iva stabilisce che, in relazione alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella prima parte della Tabella A allegata allo stesso Dpr n. 633/72, effettuate dai produttori agricoli, sia applicata una detrazione forfettizzata dall'imposta sul valore aggiunto, pari alle percentuali di compensazione previste per le singole categorie di prodotti, da appositi decreti.
Con il decreto pubblicato ieri è stata innalzata dal 6 al 6,4 la percentuale di detrazione relativa ai prodotti riportati nella tabella A con i numeri:

  • 43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura

e

  • 45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Il decreto a firma dei ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali modifica il precedente provvedimento in materia (Dm 27 agosto 2019) e stabilisce che le nuove percentuali da applicare alle cessioni di legname sono in vigore sulle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio del 2020.

A definire le imprese che possono aderire al regime speciale è l’articolo 2135 del codice civile, dove è specificato che può essere definito imprenditore agricolo chi esercita l’attività di:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali
  • attività connesse alle precedenti.

Al comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse:

  • manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
  • fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
  • valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
  • attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).

Riguardo la modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva, le operazioni aventi ad oggetto i prodotti di cui ai citati numeri 43) e 45) possono essere indicate in corrispondenza della percentuale di compensazione del 6%, rigo VE3, rigo VF4 e rigo VF41. La differenza d’imposta, invece, va indicata nei righi riservati alle variazioni e arrotondamenti d'imposta, ossia rigo VE25, rigo VF24 e rigo VF51.

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