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Normativa e prassi

Pensione LPP: senza intermediario
è soggetta a tassazione separata

L’assenza di tale figura impedisce al cittadino italiano di fruire della ritenuta d’imposta pari al 5% sulle prestazioni previdenziali professionali maturate con l’attività lavorativa svolta in Svizzera

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Le somme derivanti dalla previdenza professionale obbligatoria (LPP) spettanti a un cittadino residente in Italia che ha lavorato in Svizzera dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012 e che saranno versate sul suo conto corrente svizzero senza il tramite di un intermediario italiano devono essere assoggettate a tassazione separata.

È la sintesi della risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali svizzeri. Il contribuente, nel caso prospettato, intende provvedere al riscatto della pensione accumulata presso la forma LLP, chiedendo alla banca svizzera che ha gestito la pratica (l’ente gestore dell’erogazione finanziaria) di versare il capitale maturato su un suo conto svizzero, senza il tramite di un intermediario italiano.

L’Agenzia ricorda in linea generale che la previdenza professionale obbligatoria (LLP), cosiddetta del “secondo pilastro” ha il compito di integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità) che coprono solo una parte minima del costo della vita per la terza età, contribuendo a mantenere stabile il tenore di vita del lavoratore dopo la pensione.

Le modalità di tassazione in Italia delle pensioni del secondo pilastro svizzero prevedono l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 5%, che esonera il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Misura, fra l’altro, già prevista per le pensioni AVS del primo pilastro con l’articolo 76, comma 1, legge n. 413/1991 (“Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”).

L’equiparazione della tassazione tra le due forme pensionistiche è stata introdotta dal comma 1-bis dell’articolo 76 della legge n. 413/1991, secondo il quale “La ritenuta di cui al comma 1 (che prevede, come riportato, la ritenuta del 5% sulle rendite AVS) è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento  anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.

Quindi, sulla base della diversa formulazione dei commi esaminati, si evince che le rendite AVS sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla
base di specifiche convenzioni fra questi e la gestione AVS, mentre le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Di conseguenza, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

L’Agenzia, poi, rileva che la normativa, al riguardo, non fa riferimento al regime fiscale da applicare nel caso in cui il trasferimento non avviene in Italia e il cittadino riceve l’accredito all’estero. Di conseguenza, in assenza di un sostituto residente in Italia le citate disposizioni non possono trovare applicazione.
In ogni caso, nel completare il quadro, l’Agenzia ricorda anche i chiarimenti della circolare n. 30/2015 in tema di voluntary disclosure, secondo la quale le pensioni AVS accreditate sui conti svizzeri senza intermediario possono fruire dell’imposta sostitutiva del 5%, soluzione estesa poi anche alle pensioni LPP sempre in occasione della procedura di collaborazione volontaria (articolo 2, comma 2, lettera b), Dl n. 153/2015).

Tuttavia, ribadisce il documento di prassi, l’intento originario del legislatore evidenzia la necessità di tracciare il flusso finanziario con la presenza di un intermediario residente, senza del quale quindi la norma agevolativa che prevede l’imposta sostitutiva al 5% non si può applicare.
Nel caso specifico, tenuto conto che il contribuente è un soggetto fiscalmente residente in Italia e che l’ente pensionistico ha natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta.
In conclusione e più precisamente, la somma liquidata al contribuente sotto forma di capitale dovrà essere assoggettata a tassazione separata secondo le previsioni dell’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo del Tuir.

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