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Normativa e prassi

Pegno mobiliare non possessorio:
pubblicato il decreto attuativo

Parte il count down per l’attivazione del Registro che consente agli imprenditori di tutti i settori di aumentare la possibilità di accesso al credito, basato su parte del reale valore delle aziende

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Approdato ieri, 10 agosto 2021, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190, il decreto n. 114 del 25 maggio 2021del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, che regolamenta il pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Dl n. 59/2016.

L’istituto e le fasi attuative
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio, esistente in forma analoga di altri paesi, amplia la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, consentendo loro di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. In questo modo è possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l’attività di impresa.
Il bene viene dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori (“Registro Pegni”) per garantire l’opponibilità verso i terzi. Finalità del Registro è dunque la pubblicità dichiarativa.

Il lungo procedimento di redazione e approvazione del decreto regolamentare, con i previsti pareri, tra cui quelli del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, ha visto attivamente coinvolta l’Agenzia delle entrate, per gli aspetti tecnici e realizzativi a supporto dei ministeri competenti e, in particolare, nel coinvolgimento degli stakeholder esterni e istituzionali. Le considerazioni e valutazioni in itinere da parte degli stakeholder hanno contribuito a perfezionare il testo del decreto, con l’obiettivo di costruire uno strumento efficace per il mercato che, specie in questa fase critica dell’economia nazionale, potrà contribuire significativamente al sostegno degli investimenti per le imprese. Con l’attivazione dell’atteso Registro Pegni, nei tempi previsti dal decreto, gli imprenditori di tutti i settori avranno, infatti, uno strumento in più di accesso al credito, certamente da considerare “credito buono”, in quanto basato su parte del reale valore delle aziende (mezzi di produzione, scorte di magazzino, beni in fase di trasformazione, eccetera).

I contenuti del decreto: forma degli atti costitutivi, la domanda e la consultazione del Registro
I principali elementi innovativi previsti dal decreto interministeriale riguardano la definizione delle tipologie di atti costitutivi, il modello di riferimento delle modalità di registrazione, le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro Pegni, le modalità di consultazione e le relative tariffe.

Gli atti costitutivi, da inviare al Registro Pegni insieme alla domanda di iscrizione, possono essere redatti nelle seguenti forme:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente
  • contratto sottoscritto digitalmente dalle parti
  • provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Ciò comporterà un ampio coinvolgimento degli istituti di credito e delle categorie professionali, quali notai, avvocati, commercialisti, eccetera, che potranno contribuire, con la loro competenza, ad assicurare il supporto agli imprenditori nell’accedere a tale nuova modalità di accesso al credito.
Nell’ottica della semplificazione, è stata prevista anche la possibilità di redigere l’atto in forma di contratto privato con firma digitale, che può essere inviato da una delle parti coinvolte (creditore, debitore o terzo datore di pegno) o da un loro rappresentante, con procura.

L’articolo 3, comma 2 del decreto elenca analiticamente i contenuti della domanda di iscrizione (analoghe formalità consentono la rinnovazione, la cancellazione e la pubblicità delle vicende modificative del pegno), sinteticamente riconducibili ai:

  • dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore)
  • descrizione del credito e importo massimo garantito
  • descrizione del bene oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili, tra cui la categoria merceologica, la destinazione economica, la facoltà del datore di pegno di trasformare il bene, la facoltà del creditore di appropriarsi del bene e/o di locarlo in fase di escussione.

Si sottolinea che il modello di processo è ispirato alla massima semplicità possibile ed è totalmente telematico.
Soprattutto per i casi più semplici, gestibili con un modello standard, è prevista, come forma di semplificazione amministrativa, la possibilità per le parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, apponendo le relative firme digitali, diminuendo così i tempi di redazione della documentazione per il richiedente e di controllo per l’ufficio. Spetterà infatti al Conservatore del Registro Pegni, nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e che sarà a capo di un ufficio unico nazionale con sede a Roma, il controllo della corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell’atto costitutivo.
Il Registro Pegni permette di effettuare visure e di richiedere copie e certificati, con le tariffe indicate nell’allegato al decreto, sempre in modalità esclusivamente telematiche.

Realizzazione e ulteriori provvedimenti
Il regolamento fissa in otto mesi i tempi in cui dovrà essere terminata la realizzazione del sistema informatico che gestirà il Registro Pegni. In questa fase di completamento, come previsto dallo stesso decreto, saranno definite dettagli di carattere più tecnico nell’ambito di ulteriori provvedimenti attuativi, riguardanti in particolare:

  • le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore, unitamente alle modalità di registrazione dei titoli, secondo procedure telematiche analoghe a quelle previste nell’ambito della pubblicità immobiliare, basate sul cosiddetto “modello unico informatico”
  • le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti
  • la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno, che, si ricorda, possono essere materiali e immateriali, presenti o futuri, determinati o determinabili, come già stabilito nella norma istitutiva.
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