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Normativa e prassi

Partecipazione a Oicr: le modifiche
al trattamento dei redditi di capitale

Il nuovo regime fiscale a seguito del riassetto del settore, determinato dal recepimento della “direttiva Aifim” riguardante i gestori di fondi di investimento alternativi

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Disciplina impositiva delle Sicaf immobiliari, ritenuta sui redditi da partecipazione a Oicr italiani ed esteri non immobiliari, nuovo regime per i redditi da partecipazione in fondi immobiliari esteri. Sono i principali temi fiscali presenti nel decreto legislativo 44/2014, attuativo della direttiva comunitaria, illustrati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 10 luglio.
 
Con le disposizioni del Dlgs 44/2014, dunque, è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (“direttiva Aifim) riguardante i gestori di fondi di investimento alternativi, vale a dire gli organismi di investimento collettivo del risparmio diversi dagli organismi di investimento mobiliare conformi alla direttiva 2009/65/Ce (“fondi armonizzati”).
In tale contesto, sono state apportate modifiche alle norme civilistiche che disciplinano in Italia gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), contenute nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con Dlgs 58/1998 (Tuf).
 
Il decreto legislativo contiene, oltre alle norme di natura civilistica, anche disposizioni fiscali, la cui finalità principale è quella di modificare, a seguito del nuovo assetto del settore determinato dal recepimento della “direttiva Aifim”, il trattamento impositivo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicr .
In particolare, le norme di carattere fiscale riguardano:
  • l’estensione alle Sicaf immobiliari del trattamento impositivo già previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare
  • le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani ed esteri diversi dagli Oicr immobiliari
  • una nuova disciplina per i redditi derivanti dalla partecipazione in fondi immobiliari esteri.
Il decreto legislativo, inoltre, detta le norme necessarie per coordinare le nuove disposizioni fiscali concernenti gli Oicr con il quadro preesistente in tale settore.

In particolare, in ambito civilistico, nella definizione di Oicr italiani vengono introdotte anche le Sicaf. Si tratta di Oicr chiusi, costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
Conseguentemente, l’articolo 9 del Dlgs 44/2014 estende anche alle Sicaf il regime di imposizione che si applica ai redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare italiani nei casi in cui le Sicaf investano in beni immobili nelle misure previste, per i fondi immobiliari.
Diversamente, qualora le Sicaf non abbiano i requisiti per essere classificate come immobiliari, si applica la disciplina prevista per i redditi derivanti dalla partecipazione in società di investimento a capitale variabile (Sicav).
 
È stata disciplinata anche l’ipotesi in cui una società di gestione di un Paese Ue (oppure una società di gestione di taluni Paesi aderenti allo Spazio economico europeo considerati collaborativi, vale a dire Islanda e Norvegia) utilizzi il “passaporto del gestore”, per operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, vale a dire senza una stabile organizzazione, istituendo e/o gestendo un organismo di investimento collettivo del risparmio.
La ritenuta, in tali casi, viene applicata direttamente dalla società di gestione estera oppure da un rappresentante fiscale in Italia, che sia un “sostituto d’imposta” ai sensi delle disposizioni tributarie italiane.
 
Per quanto concerne gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli immobiliari, la novità più rilevante è l’inclusione, nell’ambito applicativo dell’articolo 10-ter della legge 77/1983, di tutte le tipologie di Oicr di diritto estero, con l’esclusione dei soli Oicr immobiliari.
Precedentemente, lo stesso articolo faceva riferimento esclusivamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) di diritto estero. Conseguentemente, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento il cui patrimonio fosse investito in beni diversi dagli strumenti finanziari concorrevano, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
 
Per quanto riguarda gli Oicr immobiliari esteri, il decreto legislativo modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione a tali organismi, che escono dal novero dei cosiddetti titoli atipici, e sono sottoposti a imposizione sostanzialmente con le stesse modalità previste per i fondi immobiliari di diritto italiano.
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