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Dossier

Il Parlamento converte in legge
il “collegato fiscale” al Bilancio

Iter concluso con il voto di fiducia espresso dalla Camera dei deputati. Come consueto, non mancano le novità, sia in senso assoluto sia in termini di modifiche al testo originario

immagine di palazzo di Montecitorio

Nel provvedimento licenziato dall’aula di Montecitorio (Atto Camera 3395), spiccano, tra le tante new entry: l’alleggerimento dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate; l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle ricevute nell’ultimo quadrimestre del 2021; la proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone; l’esenzione Imu a scelta su una sola abitazione principale per i coniugi residenti in comuni diversi; lo slittamento a metà 2022 dell’abolizione dell’esterometro; l’esclusione dalla tassa sui rifiuti per alcuni immobili della Chiesa.
Il Dl 146/2021, originariamente composto da 18 articoli per complessivi 102 commi, nella versione post conversione in legge risulta suddiviso in 48 articoli per un totale di 201 commi.
Nella tabella che segue, la sintesi delle principali novità fiscali arrivate durante il passaggio parlamentare (per una rassegna delle disposizioni contenute nel testo originario, vedi “Manovra finanziaria per il 2022: primo tassello, il collegato fiscale”).

Art. 1 (modificato)
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Posticipato al 9 dicembre 2021 il termine ultimo per versare le rate omesse della rottamazione-ter e della rottamazione delle risorse proprie Ue, fondamentalmente i dazi doganali e l’Iva all’importazione, nonché del saldo e stralcio delle cartelle (articoli 3 e 5, Dl 119/2018; articolo 16-bis, Dl 34/2019; articolo 1, comma 190, legge 145/2018) da corrispondere negli anni 2020 e 2021. Trovando poi applicazione la norma in base alla quale, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia delle definizioni agevolate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata (comma 14-bis dello stesso articolo 3, Dl 119/2008), il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 14 dicembre. Il testo originario del “collegato” aveva fissato il termine unico al 30 novembre, con tolleranza fino al 6 dicembre, in quanto il 5 era domenica (vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi”).
Art. 1-bis (nuovo)
Proroga di termini per il versamento dell’Irap e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine - Impi
Prorogato di due mesi, dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine per versare, senza alcuna sanzione né interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) omessa a causa dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dal “decreto Rilancio” (articolo 24, Dl 34/2020) in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni fissati dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, ossia la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche. La scadenza per la regolarizzazione, originariamente fissata al 30 novembre 2020, era già stata differita al 30 aprile 2021 dal “decreto Ristori” (articolo 13-quinquies, comma 6, Dl 137/2020), poi al 30 settembre 2021 dal “decreto Sostegni” (articolo 01, Dl 41/2021 – vedi “Dl Sostegni post conversione – 1 Regolarizzazione Irap a settembre”) e, da ultimo, al 30 novembre 2021 dall’articolo 5 del Dl 132/2021 (comma 1).
Definiti, per l’anno d’imposta 2021, i termini di versamento e le modalità di attribuzione del gettito dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (Impi), cioè sulle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale (articolo 38, Dl 124/2019 – vedi “Collegato fiscale - 8: arriva l’Impi, l’imposta per le piattaforme marine”). Anche quest’anno il tributo va versato entro il 16 dicembre direttamente allo Stato, che poi provvede all’assegnazione delle somme spettanti ai Comuni interessati (il 3 per mille del complessivo 10,6 per mille), individuati con decreto interministeriale (comma 2).
Art. 2 (modificato)
Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Più tempo per adempiere l’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento (non anche dagli accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate né dagli avvisi di addebito emessi dall’Inps) notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: invece che gli ordinari sessanta giorni (articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973), si avranno a disposizione 180 giorni (il testo originario del decreto ne concedeva 150). Durante questo periodo, l’agente della riscossione non potrà attivare né misure cautelari (fermo amministrativo dei vicoli, ipoteca) né azioni esecutive (pignoramento, anche presso terzi). Una volta decorso inutilmente tale intervallo temporale, sulle somme iscritte a ruolo (tranne le sanzioni pecuniarie e gli interessi) scatteranno gli interessi di mora dalla data della notifica della cartella fino a quella del pagamento e l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata (vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi”). Non è cambiata, invece, la tempistica per proporre il ricorso: resta immutato il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Art. 3-bis (nuovo)
Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo
Sancita l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ossia il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore trasfusi nella cartella di pagamento: questo perché non è un atto di riscossione né contiene alcuna pretesa esattiva o impositiva.
Introdotto poi il principio secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto in tre determinate ipotesi, quando cioè il debitore dimostra che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (articolo 80, comma 4, Dlgs 50/2016), per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Art. 3-ter (nuovo)
Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Nuova chance per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi bonari, ossia delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti comunicazioni di irregolarità. Per tali atti, il “decreto Rilancio” (articolo 144, Dl 34/2020) aveva stabilito la sospensione dei relativi versamenti, rinviandone l’effettuazione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, a partire da quella stessa data e, quindi, fino al 16 dicembre 2020. Il Dl 146/2021 dà un’ulteriore opportunità a chi non ha adempiuto, consentendo di pagare quegli importi entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.
Art. 5 (modificato)
Disposizioni urgenti in materia fiscale
Decretata l’esenzione dalla tassa sui rifiuti (Tari) per alcuni immobili di proprietà del Vaticano indicati nei Patti lateranensi (articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato dell’11 febbraio 1929 sottoscritto tra l’Italia e la Santa Sede) resi esecutivi con la legge 810/1929. Tra questi, le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, l’edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, il palazzo pontificio e la Villa Barberini di Castel Gandolfo. L’agevolazione si applica per i periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (commi 2-bis e 2-ter – nuovi).
Passa da 12 a 24 mesi la proroga, sancita dal “decreto Rilancio” (articolo 199, comma 3, lettera b), Dl 34/2020), della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La disposizione riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore dello stesso “decreto Rilancio”, cioè il 19 maggio 2020. La proroga è esclusa per le procedure di evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “collegato fiscale”; per quelle avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione (comma 3-bis – nuovo).
Differita di un anno, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, l’operatività della disposizione (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs 127/2015) secondo cui i commercianti al minuto che percepiscono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi attraverso sistemi evoluti di incasso in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite quegli stessi strumenti (comma 12-bis – nuovo).
Rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023, la decorrenza dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015). I soggetti interessati sono: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie (pubbliche e private), i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, le strutture sanitarie militari, nonché gli iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali (comma 12-ter – nuovo).
Esteso al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 10-bis, Dl 119/2018). Tali operatori, pertanto, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema Ts secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema Ts, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, Dl 135/2018) (comma 12-quater – nuovo).
Cancellata la disposizione presente nel testo originario del “collegato” in base alla quale anche gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze rientravano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali in via telematica mediante il servizio Entratel (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) e, quindi, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni inviate (vedi “Collegato fiscale 2022 – 5: revisori legali, intermediari”) (comma 14 – soppresso).
Alcune novità in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale (articolo 15-bis, Dpr 642/1972). Le modifiche riguardano determinati soggetti autorizzati all’utilizzo di quella modalità di pagamento: Poste Italiane, le banche, le società di gestione del risparmio, le società capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, i soggetti operanti nel settore finanziario, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le società esercenti altre attività finanziarie, le imprese di assicurazioni. Per tali operatori: aumenta al 100% l’acconto da versare annualmente, entro il 16 aprile (originariamente era il 70%, passato al 75% nel 2008, all’85% nel 2009 e al 95% dall’anno successivo); è spostato da fine gennaio a fine febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo; è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile, invece che di febbraio, il termine per il versamento della prima rata bimestrale (comma 14-bis – nuovo).
Rinviata di sei mesi l’abolizione, già in calendario per il 1° gennaio 2022, dell’“esterometro”, ossia la specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, da effettuare con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015). Il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, escluse quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche, è ora riprogrammato per il prossimo 1° luglio (comma 14-ter – nuovo).
Aggiornati e convertiti in euro i valori monetari che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino (articolo 1, comma 1, Dpr 695/1996), finalizzate a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali di società, enti e imprese commerciali (articolo 14, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973): ora, l’obbligo decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro, anziché a dieci miliardi e a due miliardi di lire (comma 14-quater – nuovo).
Revisionata, con una norma di interpretazione autentica (quindi, con efficacia retroattiva), la disciplina del canone unico patrimoniale sulle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi (articolo 1, comma 831, legge 160/2019). Per i settori in cui è prevista separazione tra titolari delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita del bene all’utenza, il canone è dovuto solo da chi ha in concessione le infrastrutture, in base al numero delle utenze delle società di vendita (vanno moltiplicate per 1,50 euro nei comuni fino a 20mila abitanti e per 1 euro nei comuni con oltre 20mila abitanti; l’importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 800 euro). Il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete; vanno considerate tali anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, che, pertanto, beneficiano della tariffa più bassa (comma 14-quinquies – nuovo).
In recepimento di una direttiva unionale del luglio scorso, vengono incluse tra le operazioni non imponibili ai fini Iva (articolo 72, Dpr 633/1972) le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto Ue, finalizzate a contrastare la pandemia di Covid-19, tranne quando i beni o servizi sono ulteriormente ceduti a titolo oneroso. Il regime di non imponibilità si applica alle operazioni effettuate a partire dal l° gennaio 2021; per quelle già assoggettate a Iva prima dell’entrata in vigore della disposizione, si possono emettere note di variazione in diminuzione (commi 15-bis e 15-ter – nuovi).
Numerose modifiche in materia di Iva per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria:
- sono escluse dal regime di non applicazione dell’Iva le cessioni di beni, comprese le pubblicazioni, e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari; le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche; le somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci (articolo 4, commi da 4 a 8, Dpr 633/1972)
- sono incluse tra le operazioni esenti dall’Iva (articolo 10, Dpr 633/1972), sempre che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali: le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse effettuate verso corrispettivi specifici da taluni enti associativi nei confronti dei soci; le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche; le cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche; le somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.
Inoltre, in attesa della piena operatività del codice del Terzo settore, è stabilito che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65mila euro applicano, ai fini Iva, il regime forfetario disciplinato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014), che comporta, tra l’altro, la non applicazione del tributo, la non spettanza del diritto a detrarre l’imposta sugli acquisti, l’esonero dal versamento dell’Iva e dalla presentazione della dichiarazione annuale (commi da 15-quater a 15-sexies – nuovi).
Diverse novità, dal 1° gennaio 2022, in ambito imposte sulle bevande alcoliche e sull’alcool etilico, per recepire la direttiva Ue del luglio 2020, che ha apportato svariate modifiche al regime delle accise sugli alcolici. Le più rilevanti riguardano la definizione di alcol denaturato e il relativo regime di circolazione, le definizioni di “piccoli produttori indipendenti” di prodotti alcolici soggetti ad accisa, le modalità di determinazione dell’accisa sulla birra, la definizione di “vino spumante” e di “altre bevande fermentate” (comma 15-septies – nuovo).
Art. 5-bis (nuovo)
Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero
Modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina riguardante l’importo riconosciuto al personale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per il trasporto degli effetti (bagagli, immobili, masserizie) in occasione di trasferimento da e verso sedi esteri (articolo 199, Dpr 18/1967): al posto dell’attuale contributo fisso omnicomprensivo, sarà corrisposta una maggiorazione dell’indennità per il servizio all’estero, la cui misura è rapportata all’indennità personale spettante per 65 giorni, calcolata con il coefficiente dell’indennità di richiamo dal servizio all’estero (articolo 176, comma 2, stesso Dpr). Per coprire i maggiori oneri che ne derivano, cambiano i criteri di calcolo della base imponibile relativa all’indennità di servizio all’estero (articolo 51, comma 8, Dpr 917/1986): il coefficiente applicato alle maggiorazioni passa da 2 volte l’indennità base a 2,175 volte, ossia, come recita la norma, a ottantasette quarantesimi, tranne che per il personale di Forze armate e Forze di polizia in lungo servizio all’estero (articolo 1808, comma 1, lettera b), Dlgs 66/2010), per il quale è previsto il rimborso delle spese di trasloco (successiva lettera c).
Art. 5-ter (nuovo)
Modifiche all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate
Non sarà più necessario conservare i documenti giustificativi degli oneri già inseriti dal Fisco nella dichiarazione precompilata e non modificati dal contribuente. Infatti, per i dati forniti da soggetti terzi, caricati dall’amministrazione nel modello proposto all’interessato e da quest’ultimo non corretti, viene sancita l’esclusione dal controllo formale. Invece, per i dati "ritoccati”, l’Agenzia delle entrate controllerà unicamente i documenti che hanno determinato la variazione.
Art. 5-quater (nuovo)
Modifiche al comma 3-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007
La riduzione da 2mila a mille euro della soglia relativa all’utilizzo del contante, che scatterà a partire dal 1° gennaio 2022, riguarderà soltanto i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), non anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute), contrariamente a quanto era stato programmato dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 18, Dl 124/2019). Per quest’ultima tipologia di operazioni, viene ripristinato il vecchio limite di 3mila euro (articolo 49, comma 3, Dlgs 231/2007).
Art. 5-quinquies (nuovo)
Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
La disposizione che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e definisce la relativa disciplina sanzionatoria è applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto "Rilancio” che l’ha introdotta (articolo 180, comma 3, Dl 34/2020).
Art. 5-sexies (nuovo)
Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare
Meglio definiti i destinatari del fondo istituito dal “decreto Sostegni bis”, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, a “sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast” (articolo 7-bis, comma 3, Dl 73/2021). Si tratta – puntualizza ora il “collegato fiscale” – dei bed and breakfast a gestione familiare.
Art. 5-septies (nuovo)
Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Relativamente ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (articolo 9, Dpr 633/1972), non rientrano più tra le prestazioni non imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi: dall’esportatore; dal titolare del regime di transito; dall’importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali. La modifica, apportata a seguito di una pronuncia del 2017 della giurisprudenza europea (vedi “Corte Ue: no all’esenzione Iva per il trasporto dei beni”), decorre dal 1° gennaio 2022; sono comunque fatti salvi i comportamenti degli operatori che, precedentemente a tale data, si sono già adeguati alla sentenza dei giudici unionali applicando l’Iva in fattura alle prestazioni rese e, conseguentemente, detraendo l’imposta assolta sugli acquisti.
Art. 5-octies (nuovo)
Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione
Il pagamento delle somme dovute dall’Agente della riscossione a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, deve avvenire esclusivamente con accredito su conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. Le coordinate vanno segnalate in sede di richiesta formulata alla competente struttura territoriale dell’Ader tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L’eventuale notifica del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive per il recupero delle somme nei confronti dell’agente della riscossione sono possibili solo dopo 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le novità si applicano alle pronunce di condanna emesse a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 146/2021.
Art. 5-novies (nuovo)
Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali
Gli operatori che forniscono agli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, per i quali dal 1° luglio 2020 spetta un credito d’imposta sulle commissioni addebitate (articolo 22, Dl 124/2019), devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite la piattaforma PagoPa, i dati necessari per la fruizione del bonus, ossia quelli identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con quegli strumenti.
Art. 5-decies (nuovo)
Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019
Risolta la querelle relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi: l’agevolazione vale per una sola casa, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due diversi comuni. Viene, pertanto, superata l’interpretazione fornita dal Mef con la circolare n. 3/2012, par. 6, nella quale è stato affermato che la limitazione dell’esenzione a un solo immobile non si applica nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi.
Art. 12-quinquies (nuovo)
Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale
Introdotti benefici sia per le imprese in possesso di determinati requisiti che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico sia per i medesimi lavoratori; per questi ultimi, in particolare, la retribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Inoltre, è disposto, per tutte le start-up a vocazione sociale, la non imponibilità per cinque anni ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap degli utili derivanti dall’attività d’impresa, nonché, per qualsiasi datore di lavoro che impiega a tempo indeterminato un lavoratore con disturbi dello spettro autistico, uno sgravio per 36 mesi, nella misura del 70%, della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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