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Normativa e prassi

Otto codici tributo ridenominati
per versamenti di Ivie e Ivafe

Per le imposte sugli immobili situati all’estero e sulle attività finanziarie detenute fuori il territorio italiano, istituite con la “manovra salva Italia”, trovano spazio altri soggetti

ivie e ivafe

La legge di bilancio 2020, articolo 1, comma 710, ha esteso ad altri soggetti passivi l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), istituita con l’articolo 19, comma 13 del Dl n. 201/2011, e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe), istituita con il comma 18 del medesimo articolo. La decorrenza delle disposizioni è stabilita dal successivo articolo 711 a partire dal 2020.
Con la risoluzione n. 26/E del 21 maggio 2020 vengono ridenominati i codici tributo, già istituiti con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, per consentire il versamento di dette imposte:

  • 4041 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”
  • 4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”
  • 4044 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”
  • 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”
  • 4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”
  • 4047 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Restano ferme le istruzioni di compilazione del modello F24 impartite con la risoluzione n. 27/2013 (vedi articolo “Attività e immobili all’estero: i codici tributo cambiano nome”): i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Per i codici tributo "4041", "4043", "4044" e "4047", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Per il codice tributo "4046", nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è indicato il mese cui si riferisce l'acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato "00MM".
Per il codice tributo "4042", il campo "NN" non deve essere compilato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

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