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Normativa e prassi

Opzioni Superbonus, ritoccate
istruzioni e specifiche tecniche

L’estensione dell’aliquota maggiorata per la rimozione delle barriere architettoniche, quale intervento trainato, e non solo, ha comportato l’aggiornamento dei prodotti, utilizzabili dal 21 luglio

pennello

Con il provvedimento del 20 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni spettanti in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico e alla realizzazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica. Rimodulate, di conseguenza, anche le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello alle Entrate. L’aggiornamento, tra l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%. I nuovi prodotti sono utilizzabili dal 21 luglio 2021.

Le modifiche adeguano alle novità normative le disposizioni riguardanti l’esercizio delle opzioni relative all’applicazione Superbonus (articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”), contenute nel provvedimento dell’8 agosto 2020. Con il provvedimento del 12 ottobre 2020, è stata introdotta una nuova versione del modello di comunicazione e sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (vedi articoli “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura” e “Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”).

Gli interventi odierni si devono, tra l’altro, all’estensione della detrazione del 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente (ossia trainati) ad almeno uno degli interventi per cui spetta il Superbonus o il Sismabonus (articolo 119, commi 2 e 4, Dl n. 34/2020). Inoltre, sono stati fissati nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).

Ciò detto, tra le modifiche alle istruzioni di compilazione del modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” troviamo che:

  • diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o Sismabonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica” (se l’intervento trainante riguarda il Sismabonus). Resta necessario, invece, il visto di conformità (pagina 3)
  • nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica” sono aggiunte le parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche” (pagina 3)
  • a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)
  • il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa diversi (+50%) stabiliti per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici.
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