Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Opzione consolidato disconosciuta:
ok ai versamenti della controllante

Il gruppo d’imprese, cui sia stata negata la validità della scelta, possono pagare soltanto la maggiore imposta non effettivamente assolta nell’ambito della fiscal unit

testo alternativo per immagine
In merito alle contestazioni relative al disconoscimento dell’opzione per l’intero perimetro di consolidamento, è possibile definire le pretese tributarie con il riconoscimento dei versamenti effettuati dalla consolidante.
L’opportunità arriva dalle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 21 febbraio.
In un’ottica sostanzialistica e di semplificazione dell’azione amministrativa, infatti, i soggetti aderenti al consolidato disconosciuto, esclusivamente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, possono richiedere il riconoscimento, in capo alle società che hanno trasferito il proprio reddito imponibile alla fiscal unit, dei versamenti d’imposta effettuati dalla società o ente consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo.
 
Le modalità di determinazione dell’imposta oggetto di definizione
Ai fini della corretta determinazione dell’imposta accertata, muovendo dalle regole ordinarie previste per i soggetti che non aderiscono al regime del consolidato, l’ufficio competente per ciascuna società accertata riliquida la dichiarazione presentata, per ciascun periodo d’imposta interessato, facendo emergere l’eventuale imposta netta dovuta, tenuto conto anche delle eventuali detrazioni.
 
In un’ottica sostanziale, è necessario, tuttavia, considerare che tale imposta dovuta potrebbe essere stata, almeno in parte, già versata dalla controllante in relazione al reddito complessivamente dichiarato dal gruppo ai sensi dell’articolo 122 del Tuir e trasferito da ciascuna società controllata.
 
Di conseguenza, nell’ambito della definizione complessiva delle pretese tributarie relative a tutti i soggetti ai quali è stata disconosciuta l’efficacia dell’opzione e su richiesta degli stessi, gli uffici competenti tengono conto dei versamenti effettuati dalla controllante, computandoli in diminuzione dall’imposta netta dovuta da ciascuna società sottoposta ad accertamento.
Tali versamenti sono sostanzialmente riferiti al reddito dichiarato dalle società aderenti al consolidato disconosciuto e alla liquidazione delle imposte effettuata con l’applicazione delle regole di determinazione della tassazione di gruppo.
 
L’attribuzione dei suddetti versamenti alle società accertate avviene nell’ambito della definizione in adesione, in ragione della necessità che sia la controllante a comunicare i criteri di attribuzione a ogni singolo soggetto e che tali criteri siano condivisi da tutte le società aderenti al consolidato disconosciuto mediante la definizione complessiva le pretese.
 
I versamenti oggetto di riconoscimento
La circolare chiarisce quali versamenti possono essere riconosciuti alle singole società accertate.
A tal fine, individua quali sono i criteri per il loro riconoscimento precisando che i versamenti devono essere stati eseguiti con F24 dalla controllante, anche mediante l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, purché nei limiti previsti per le cessioni di credito infragruppo al di fuori della fiscal unit.
Di contra, i versamenti effettuati mediante compensazione con i crediti che, al di fuori del regime del consolidato, non potevano essere ceduti, non sono riconosciuti in capo alle società accertate e restano dovuti.
 
Sanzioni e interessi
Una volta scomputati i versamenti riconosciuti, la parte di imposte non effettivamente versata per effetto delle regole di determinazione del reddito complessivo globale del consolidato, resta recuperata a tassazione, unitamente agli interessi e alla sanzione del 30% per omesso versamento, applicata con separato atto di contestazione.
 
Nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito alla fiscal unit una perdita, è in ogni caso contestata la violazione “formale” di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 (da 258 a 2.065 euro), mediante atto di contestazione, nel quale sono espresse le motivazioni sottese al disconoscimento dell’opzione per il consolidato.
 
Il riconoscimento degli elementi trasferiti al consolidato
Inoltre, a seguito o nell’ambito della definizione e a condizione che tutte le pretese tributarie siano divenute definitive, possono essere riconosciuti in capo alle società che hanno aderito alla fiscal unit disconosciuta, gli elementi dalle stesse trasferiti al consolidato, come perdite, eccedenze d’imposta, interessi passivi, Rol e crediti non utilizzati in compensazione, qualora non risultino essere stati validamente utilizzati nell’ambito della tassazione di gruppo.
 
Di tali elementi, riattribuiti a seguito della definizione complessiva delle pretese tributarie, la società interessata dovrà dare evidenza attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998. A partire dalle dichiarazioni integrative presentate mediante Unico Sc 2014, dovrà essere compilato l’apposito prospetto per la correzione degli errori contabili inserito nel quadro RS.
 
Coordinamento tra gli uffici
Infine, nel documento di prassi, considerato che il perimetro di consolidamento può risultare molto ampio ed essere ordinariamente di competenza di differenti uffici, sono fornite istruzioni dettagliate per garantire il coordinamento delle attività di controllo tra le diverse strutture competenti.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/opzione-consolidato-disconosciuta-ok-ai-versamenti-della