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Normativa e prassi

Opere di urbanizzazione al Comune. Passaggio agevolato, da convenzione

La cessione può fruire del Registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Urbanizzazione
Registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per l'atto di cessione con il quale la società costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione realizzate, a scomputo degli oneri di urbanizzazione di propria competenza, se l'adempimento avviene a seguito di una convenzione attuativa di un piano urbanistico. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 166/E del 22 giugno.

La normativa
L'articolo 20 della legge 10/1977 prevede testualmente che "…ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti di obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; norma, quest'ultima citata, in base alla quale "…gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge…n. 865 del 1971…e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della…legge n. 865 del 1971".

Il quesito
Al centro della risoluzione la seguente questione: l'atto di trasferimento con il quale una società cede a un Comune le opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è riconducibile nel genus di atti agevolabili ai sensi del combinato disposto delle due citate norme?

La risoluzione
Preliminarmente, si fa presente che la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, non è rilevante ai fini Iva.

Procedendo, l'articolo 20 della legge 10/1977 effettua un richiamo allo stesso provvedimento normativo, che tuttavia ha subito delle modifiche rilevanti per effetto dell'entrata in vigore, tra le altre, del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
A tal proposito, l'articolo 11 della legge 10/1977 (successivamente abrogato dall'articolo 136 del Dpr 380/2001, e sostanzialmente riproposto nell'articolo 16, comma 2, del medesimo Dpr) prevede che "la quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può impegnarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune".

Pertanto, per effetto della intervenuta successione di norme, e in considerazione del tenore letterale dell'articolo 20 della legge 10/1977, deve ritenersi che in relazione al caso in esame (trasferimento da una società a un Comune delle opere di urbanizzazione realizzate in attuazione della convenzione urbanistica a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla medesima società) trovi applicazione il regime fiscale agevolato contemplato dall'articolo 32, comma 2, del Dpr 601/1973.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la cessione con la quale la società costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione è attuativa di un accordo precedentemente raggiunto, formalizzato nella convenzione per l'attuazione del piano urbanistico, stipulata tra le medesime parti. Laddove invece si aderisse a una differente interpretazione, volta a riconoscere l'applicabilità dell'articolo 20 della legge 10/1977 alle sole ipotesi che fanno esclusivo riferimento alla stipula della convenzione e non anche agli atti finalizzati a darne attuazione, sarebbe vanificata la ratio agevolativa sottesa alla disposizione.

Argomentazioni di natura sistematica che sono, altresì, corroborati da un precedente orientamento fornito dal ministero delle Finanze con la risoluzione 3 gennaio 1983, n. 250666, che nella circostanza ha tra l'altro precisato che "…si deve ritenere che l'art. 20 della citata legge n. 10, per aver menzionato genericamente le "convenzioni" tra gli atti destinatari del regime di favore, ha inteso comprendere in tale regime anche gli atti…che rappresentano l'attuazione della stessa convenzione".
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