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Normativa e prassi

Occupazione temporanea per espropri
l’indennità ha natura risarcitoria

A ristoro del temporaneo mancato godimento dell'area, il beneficiario del provvedimento dovrà corrispondere al proprietario del terreno l’imposta di registro con aliquota “residuale” al 3%

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Il dubbio da sciogliere è posto da una società che gestisce il trasporto e il dispacciamento del gas e chiede quale sia il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ai provvedimenti amministrativi che dispongono l'occupazione temporanea dei terreni espropriati in suo favore e, in particolare, quale sia la corretta aliquota da applicare ai fini del Registro.

La società istante si occupa, nel dettaglio, della gestione sul territorio nazionale di una rete di metanodotti destinata al trasporto e al dispacciamento del gas naturale, oltre alla costruzione vera e propria dei metanodotti. Nell’ambito di quest’ultima attività la normativa prevede l’apertura di una procedura con l’Autorità competente che prevede l’espropriazione del terreno e la determinazione provvisoria della relativa indennità (articolo 20 del Dpr n. 327/2001, Tue). Se l’avvio dei lavori è urgente, al posto della procedura ordinaria, è possibile avviare una procedura con la determinazione urgente dell’indennità ai sensi del successivo articolo 22 del Tue.

Nel caso in esame, non avendo raggiunto un accordo bonario con i proprietari del fondo, l’istante intende inoltrare istanza all'Autorità espropriante, per ottenere il rilascio dell'apposito decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, specificamente contemplato dall'articolo 52-octies del Tue e, a tal fine, chiede se tali decreti sono soggetti, ai fini dell’imposta di registro, all'aliquota prevista per la locazione di beni immobili (articolo 5, comma 1, della Tariffa, parte prima del Tur) o alla diversa aliquota "residuale" del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima del Tur).

Il dubbio dell’istante nasce dal fatto che l'indennità di occupazione temporanea determinata in via provvisoria con i citati decreti potrebbe essere assimilata non a un'indennità compensativa per il godimento del bene quanto a un indennità risarcitoria che il beneficiario del provvedimento deve versare al proprietario del terreno per ristorarlo del mancato godimento del bene, applicando la diversa aliquota “residuale" del 3% prevista dal Tur.

Il chiarimento dell’Agenzia arriva con la risposta n. 232/2021.

Secondo l’Agenzia, l’indennizzo previsto dal provvedimento di occupazione temporanea è riconosciuto per la perdita del godimento delle aree occupate dalla Pa, a seguito di un provvedimento autoritativo legalmente dato, ed ha quindi natura risarcitoria e non compensativa per la mancata fruizione di un bene, come avviene per la locazione.

In base a tale interpretazione non si può assimilare il riconoscimento dell’indennità per l’occupazione al pagamento del corrispettivo di un contratto, come avviene ad esempio per la locazione dei terreni. Infatti, come si evince dall’articolo 1571 del codice civile “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”, è un atto negoziale perfezionato per effetto del consenso tra le parti, con cui il locatore trasferisce al conduttore il godimento della cosa dietro il pagamento di un canone.

Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che l’indennità di natura risarcitoria che l’istante, in qualità di beneficiario, dovrà corrispondere al proprietario del terreno occupato sia un ristoro per mancato godimento del fondo, da assoggettare ad aliquota “residuale” del 3% prevista dal Tur alla voce “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, del Dpr n. 131/1986).

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