Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Nuovo accertamento sul consolidato. Più efficiente e “garantista”

Dal 1° gennaio di quest'anno la procedura abbandona il doppio livello: prevista l’emissione di un unico atto

Una guida in tre parti del rinnovato iter accertativo, in vigore dal 1° gennaio 2011, introdotto nell’ambito del consolidato nazionale.

Questa è la circolare n. 27/E del 6 giugno, documento che si compone di tre parti.
Nella prima si analizzano le novità costituite dall’accertamento mediante un unico atto e dallo scomputo delle perdite su istanza della consolidante (modello Ipec).
Nella seconda parte vengono fornite istruzioni in merito agli adempimenti degli uffici nelle varie fasi del procedimento di accertamento e di adesione.
Nella terza, infine, si offrono chiarimenti in merito alla riscossione, al litisconsorzio necessario previsto in sede contenziosa e alla gestione del regime transitorio.

La circolare descrive dettagliatamente il nuovo procedimento unificato, sottolineandone la finalità di garantire la partecipazione sia della consolidata sia della consolidante a ogni fase del procedimento, accertativo e contenzioso, in virtù dell’obbligazione solidale che vincola i due soggetti interessati.

Atto unico e adesione unica
Il nuovo sistema di accertamento abbandona il previgente “doppio livello” per concentrare l’attività amministrativa in un “unico atto”, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, emesso dall’ufficio competente nei confronti della consolidata il cui reddito proprio è oggetto di rettifica.

L’atto unico di accertamento contiene sempre una variazione positiva del reddito, la conseguente maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni correlate; la consolidata, infatti, al momento dell’accertamento si è già “spogliata” della perdita o del reddito che ha trasferito nella dichiarazione della fiscal unit.
All’atto unico si affianca un unico procedimento di adesione a cui possono partecipare sia la consolidante che la consolidata, anche disgiuntamente.

In linea con la responsabilità solidale dei due soggetti, è previsto che la definizione della pretesa tributaria da parte dell’uno produce effetti nei confronti di entrambi.

Il Modello Ipec
Nell’ambito del nuovo procedimento è prevista la facoltà per la consolidante di scegliere se e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato e chiederne, tramite la presentazione telematica del modello Ipec, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati o definiti, nel rispetto dei termini differenziati per ogni procedimento.

La presentazione del modello Ipec sospende per 60 giorni i termini di proposizione del ricorso. L’ufficio, quindi, è chiamato a una serie di adempimenti, primo tra i quali riscontrare che le perdite del consolidato richieste siano effettivamente utilizzabili alla data di presentazione del modello stesso.
Una volta effettuato il riscontro, l’ufficio, nei termini e con le modalità dettagliati nella circolare, provvede a scomputare le perdite dai maggiori imponibili accertati o definiti e a darne comunicazione al contribuente.

In particolare, dopo la presentazione del modello Ipec, l’ufficio pone in essere le attività previste in ciascuna delle ipotesi di seguito descritte:
  • notifica dell’atto unico - l’ufficio scomputa le perdite dai maggiori imponibili accertati, comunicando l’esito del ricalcolo
  • adesione successiva alla notifica dell’atto unico - l’ufficio scomputa le perdite nell’atto di adesione, sia nel caso in cui il modello Ipec sia presentato prima dell’istanza di adesione sia se venga presentato nel corso del contraddittorio
  • adesione anteriore alla notifica dell’atto unico - l’ufficio scomputa le perdite nell’atto di adesione che conclude il contraddittorio, sia se instaurato per iniziativa dell’ufficio sia su istanza di uno o entrambi i soggetti interessati
  • adesione all’invito a comparire - l’ufficio scomputa le perdite in diminuzione dai maggiori imponibili e notifica l’esito della rideterminazione
  • adesione ai verbali di constatazione - l’ufficio scomputa le perdite in diminuzione dai maggiori imponibili nell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Riscossione coattiva
La riscossione coattiva delle somme dovute in conseguenza dell’atto unico è effettuata tramite iscrizione a ruolo, sia nei confronti della consolidata sia della consolidante, obbligate solidali ai sensi dell’articolo 127 del Tuir.

Litisconsorzio
La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari nell’ambito del contenzioso. Dall’obbligazione tributaria contenuta nell’atto unico consegue una gestione unitaria della fase processuale: la Commissione tributaria competente nei confronti della consolidata decide sull’unica pretesa tributaria, con effetto nei confronti di entrambi i soggetti.

Regime transitorio
L’ufficio procede a emettere l’atto unico solo se prima del 31 dicembre 2010 non sia già stato emesso un atto basato sul “doppio livello”. In caso contrario, il procedimento dovrà concludersi secondo il previgente sistema.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-accertamento-sul-consolidato-piu-efficiente-e-garantista